FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
                         (Art. 12, comma 3)
  Le regioni e le province autonome,  nel  rispetto  delle  linee  di
indirizzo  predisposte  dal  Ministero  della  sanita',  provvedono a
stabilire   le   indicazioni   di   tempi   e   modalita'   ai   fini
dell'applicazione   omogenea  del  provvedimento  sul  territorio  di
competenza,   effettuando   periodiche   verifiche   sulla   corretta
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.
  Data   l'unicita'   e   la   polifunzionalita'   del   sistema   di
identificazione previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica
n.  317/1996 e l'importanza di pervenire ad una rapida attuazione, si
rappresenta l'opportunita' di utilizzare tutti  gli  strumenti  e  le
forze   in   campo   disponibili   che  devono  essere  adeguatamente
coordinate.  In  particolare  si   sottolinea   il   ruolo   che   le
organizzazioni  agricole possono avere nel portare a conoscenza degli
allevatori gli adempimenti previsti dal regolamento e nel facilitarne
la corretta esecuzione.
  Si  rappresenta   inoltre   che,   per   consentire   il   regolare
proseguimento  delle  operazioni  di  bonifica sanitaria del bestiame
sara'  opportuno,  per  la  prima  fase  attuativa  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 317/1996, che possano essere ancora
utilizzati i contrassegni degli  animali  attualmente  "ufficialmente
riconosciuti"  validi per l'identificazione degli animali per fini di
profilassi  delle  malattie  infettive  evitando  di  ricorrere  alla
ricostituzione delle scorte.
  Egualmente  e'  consentito in via del tutto eccezionale, finche' il
sistema  di  identificazione  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  n.  317/1996  non sara' a pieno regime, l'apposizione dei
marchi attualmente in uso sui capi iscritti ai libri genealogici,  ai
fini di non penalizzare nell'immediato la gestione dei libri stessi e
di  fornire  i  necessari tempi tecnici per l'adeguamento del sistema
informatico attualmente in uso per  tale  gestione.  Al  riguardo  si
precisa che tali marchi sono apposti solo ed esclusivamente in ordine
all'esercizio  di tale attivita' e pertanto tali capi dovranno essere
comunque identificati con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 317/1996.
  Si prega di voler assicurare un corretto adempimento.
                                                   Il Ministro: BINDI