FASE DI PRIMA APPLICAZIONE (Art. 12, comma 3) Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal Ministero della sanita', provvedono a stabilire le indicazioni di tempi e modalita' ai fini dell'applicazione omogenea del provvedimento sul territorio di competenza, effettuando periodiche verifiche sulla corretta attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Data l'unicita' e la polifunzionalita' del sistema di identificazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e l'importanza di pervenire ad una rapida attuazione, si rappresenta l'opportunita' di utilizzare tutti gli strumenti e le forze in campo disponibili che devono essere adeguatamente coordinate. In particolare si sottolinea il ruolo che le organizzazioni agricole possono avere nel portare a conoscenza degli allevatori gli adempimenti previsti dal regolamento e nel facilitarne la corretta esecuzione. Si rappresenta inoltre che, per consentire il regolare proseguimento delle operazioni di bonifica sanitaria del bestiame sara' opportuno, per la prima fase attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, che possano essere ancora utilizzati i contrassegni degli animali attualmente "ufficialmente riconosciuti" validi per l'identificazione degli animali per fini di profilassi delle malattie infettive evitando di ricorrere alla ricostituzione delle scorte. Egualmente e' consentito in via del tutto eccezionale, finche' il sistema di identificazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 non sara' a pieno regime, l'apposizione dei marchi attualmente in uso sui capi iscritti ai libri genealogici, ai fini di non penalizzare nell'immediato la gestione dei libri stessi e di fornire i necessari tempi tecnici per l'adeguamento del sistema informatico attualmente in uso per tale gestione. Al riguardo si precisa che tali marchi sono apposti solo ed esclusivamente in ordine all'esercizio di tale attivita' e pertanto tali capi dovranno essere comunque identificati con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Si prega di voler assicurare un corretto adempimento. Il Ministro: BINDI