Art. 2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dell'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.