Art. 2.
  Gli   uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  determinano
l'aumento stabilito dell'articolo precedente sul totale dei compensi,
previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22  del
regio  decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta,
con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.