(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
            STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
                              TITOLO I
                        - Principi generali -
                             - Art. 1 -
1. L'Universita' degli studi di Bari realizza le proprie finalita' di
formazione   e   di   organizzazione   della  ricerca  scientifica  e
dell'istruzione  superiore  secondo  le  disposizioni  del   presente
Statuto   e   nel   rispetto  dei  principi  generali  fissati  dalla
legislazione vigente.
2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso  responsabile
degli  studenti  e  di  tutto  il  personale,  ai quali garantisce la
partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti
nel presente Statuto.
3. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico  e
privato.
                             - Art. 2 -
1.  L'Universita'  assume come criteri guida per lo svolgimento della
propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando,
mediante gli  strumenti  di  verifica  previsti  e  disciplinati  nel
presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.
                             - Art. 3 -
1.  L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da
assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.
2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il piu'
ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
3.  Si  adopera  per  favorire  la  partecipazione   degli   studenti
all'attivita'  didattica nella prospettiva di una compiuta formazione
culturale degli stessi.
                             - Art. 4 -
1.   L'Universita',   sede   primaria   dell'attivita'   di   ricerca
scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.
2.  A  tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri
la  promozione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca   e
garantisce  nel  contempo  la  liberta'  e  l'autonomia  del  singolo
ricercatore.
3. Favorisce la diffusione dei  risultati  scientifici  e  il  libero
confronto delle idee.
                             - Art. 5 -
L'Universita'  si pone come istituzione aperta alle problematiche che
emergono dai processi di trasformazione e di  sviluppo,  organizzando
attivita' di formazione ricorrente e di promozione culturale.
                             - Art. 6 -
1.  L'Universita'  informa  la  propria  attivita'  amministrativa ai
principi di  democrazia,  di  partecipazione,  di  trasparenza  e  di
decentramento.
2.  A  tal  fine  garantisce la pubblicita' degli atti e riconosce il
diritto di accesso nelle forme e secondo le modalita' previste  dalla
legislazione vigente.
3.  Assicura  la funzionalita' delle strutture mediante l'adozione di
una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
4. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia
del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
                             - Art. 7 -
1.  L'Universita',  quale comunita' di lavoro, riconosce nel rapporto
con  le  Organizzazioni  Sindacali  un   efficace   contributo   alla
democraticita'  dell'Istituzione  e  al  buon andamento della propria
organizzazione.
                             _ Art. 8 -
1. L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di
studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per  rimuovere,  mediante  opportune  azioni
positive,  le  situazioni  di  svantaggio che ne impediscono la piena
realizzazione.
                             - Art. 9 -
1.  L'Universita'  promuove  la  collaborazione  con  Universita'   e
Istituti  di  ricerca  italiani  e  stranieri, e, in particolare, con
quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della
crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.
                             - Art. 10 -
1. L'Universita'  favorisce  le  attivita'  culturali,  ricreative  e
sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione
e  il  potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato
per lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalita'
previste dalla legislazione vigente.
                              TITOLO II
                         - FONTI NORMATIVE -
                         - Art. 11 - Statuto
1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6  e  16  della
legge   9   maggio   1989   n.   168,   disciplina   l'ordinamento  e
l'organizzazione dell'Universita' di Bari, nel  rispetto  dei  limiti
fissati dalla legislazione statale vigente.
2.  La  revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato Accademico a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sentiti  il   Consiglio   di
Amministrazione ed i Consigli di Facolta' e di Dipartimento.
3.  Qualora  le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica
e', altresi', obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli
Studenti che deve  esprimersi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della richiesta..
4.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  i  Consigli di Facolta' e di
Dipartimento possono sottoporre  al  Senato  Accademico  proposta  di
modifica dello Statuto.
Puo',  altresi',  sottoporre  proposta  di modifica 1/3 del personale
dipendente dell'Universita'.
5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal  Rettore  con  proprio
decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.
                 - Art. 12 - Autonomia regolamentare
1.  L'Universita',  nell'ambito  della  propria  autonomia normativa,
adotta i regolamenti previsti per  legge  e  ogni  altro  regolamento
necessario  all'organizzazione  e  al funzionamento delle strutture e
dei  servizi  universitari,  nonche'  al  corretto  esercizio   delle
funzioni istituzionali.
             - Art. 13 - Regolamento generale di Ateneo
1.  Il  Regolamento  generale  di  Ateneo detta i principi e le norme
fondamentali  in  tema   di   organizzazione   e   di   funzionamento
dell'Universita'.  In  particolare  il Regolamento generale di Ateneo
fissa:
a)  le  modalita' per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado,
nonche' quelle  per  l'elezione  delle  rappresentanze  negli  organi
collegiali;
b)  le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita'
delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
c)  i  principi  fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  singole
strutture  periferiche  possono  adottare  regolamenti  per  la  loro
organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione
centrale e periferica nel rispetto dei principi  e  criteri  previsti
dal presente Statuto;
e)  le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture
di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
f) le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato  per
le  pari  opportunita'  e  del  Nucleo  di  valutazione  previsti dal
presente Statuto;
g) le modalita' per la revisione, senza la  prescritta  procedura  di
modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal
successivo  art.  24 c.5. Tale revisione e' consentita esclusivamente
per  attribuire  autonoma  rappresentanza  nel  Senato  Accademico  a
settori  che  nel  presente  Statuto  sono  accorpati ad altri in una
medesima area.
A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:
1) i settori devono raggiungere un  incremento  di  docenti  tale  da
superare le 56 unita';
2)  la  nuova  area  deve  risultare  gia'  come  autonoma tra quelle
approvate dal CUN;
3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve,
in ogni caso, determinare l'impossibilita' di sopravvivenza  autonoma
di  quelli  originari  a  causa  della  riduzione dei docenti ad essa
afferenti.
2. Il Regolamento generale  di  Ateneo  e'  adottato,  a  maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti, dal Senato Accademico, previo parere
del Consiglio di Amministrazione,  dei  Consigli  di  Facolta'  e  di
Dipartimento,  nonche'  del  Consiglio  degli  studenti  per la parte
relativa alla organizzazione della didattica.
3. Il Regolamento generale di Ateneo e' sottoposto  al  controllo  di
legittimita'  e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da
parte del Ministro dell'Universita' e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica,  secondo  le  procedure stabilite dall'art. 6, comma 10,
della L. 9 maggio 1989 n. 168. E' emanato con decreto del Rettore  ed
e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.
             - Art. 14 - Regolamento didattico di Ateneo
1.  Il  Regolamento  didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a
quanto  previsto  dall'art.  11   della   L.   19.11.1990   n.   341,
l'ordinamento  degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma
universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione
e del dottorato di ricerca.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le
modalita' di organizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e  dei
servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del
servizio di tutorato.
3.  Il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e'  adottato  dal  Senato
Accademico a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  nei  modi
previsti dall'art. 11 della L. 341/90.
4.  Il  Regolamento  e'  inviato  al  MURST  per  l'approvazione.  Il
Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento,  decorsi  i  quali,  senza  che  il  Ministro   si   sia
pronunciato,  il  Regolamento  si intende approvato ed e' emanato con
decreto del Rettore.
     - Art. 15 - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
                      Finanza e la Contabilita'
1. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la  Finanza  e  la
Contabilita'  disciplina,  in conformita' a quanto disposto dall'art.
7, comma 8 della L. 168/89, i criteri  della  gestione,  le  relative
procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita',
in  modo  da  assicurare  la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione
della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario  del  bilancio,
consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.
2.  Il  Regolamento  e'  adottato,  a  maggioranza  assoluta dei suoi
componenti, dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il  Senato
Accademico, i Consigli di Facolta' e di Dipartimento.
3.   Il   Regolamento   e'   sottoposto  al  controllo  del  Ministro
dell'Universita' e della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  nella
forma  di  cui  all'art.  6, comma 9, della L. 168/89. E' emanato con
decreto del Rettore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.
        - Art. 16 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai
                      documenti amministrativi
1. L'Universita', in attuazione della  L.  7  agosto  1990,  n.  241,
adotta  il  regolamento  per  la disciplina dell'accesso ai documenti
amministrativi.
2. Tale  regolamento,  adottato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, e' emanato con decreto del Rettore.
        - Art. 17 - Regolamento del Consiglio degli Studenti
1.  I criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del
Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.
2. Il Regolamento e' adottato dal  Consiglio  degli  Studenti  ed  e'
sottoposto  al  controllo  di  legittimita'  e di merito, nella forma
della richiesta di riesame, del Senato  Accademico.  E'  emanato  con
decreto del Rettore.
         - Art. 18 - Regolamento delle strutture periferiche
1.  Le  singole  strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di servizio,
adottano propri regolamenti nel rispetto delle  norme  contenute  nel
presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.
2.  Tali  regolamenti  sono  adottati,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di
legittimita' e di merito, nella forma della richiesta  di  esame,  da
parte  del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione
per  gli  aspetti  di  carattere  amministrativo   e   contabile.   I
Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.
3.  In conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della L. 19.11.1990
n.  341,  i  regolamenti  delle  strutture   didattiche   determinano
l'articolazione  dei  corsi di diploma universitario e di laurea, dei
corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di  stu-
dio  con  relativi  insegnamenti  fondamentali  obbligatori, i moduli
didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi  comprese  quelle
dell'insegnamento  a  distanza,  le  forme  di  tutorato, le prove di
valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle
relative Commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza  anche
con  riferimento  alla  condizione  dello  studente  lavoratore,  gli
insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei  diplomi,  nonche'
la   propedeuticita'  degli  insegnamenti  stessi,  le  attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di  un  sistema
di  crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con  esito  positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 2, lett. d) della L. 19.11.1990 n. 341.
4.  I  regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le
procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonche' le modalita'  di
costituzione degli Organi.
                  - Art. 19 - Bollettino di Ateneo
Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono
pubblicati nel Bollettino di Ateneo.
                             TITOLO III
                  AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
   - Art. 20 - Autonomia finanziaria e contabile dell'Universita'
1.  L'Universita' ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei
principi fissati dalla legislazione vigente.
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile  sono  stabiliti
dal  Regolamento  di  Ateneo  per  l'Amministrazione, la finanza e la
Contabilita', in modo da  assicurare  l'economicita',  l'efficacia  e
l'efficienza dei centri di spesa.
   - Art. 21 - Autonomia finanziaria e contabile delle strutture.
1.  Alle  Facolta', ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e
interuniversitari di ricerca e' attribuita autonomia finanziaria e di
spesa nei limiti previsti dal Regolamento  di  cui  all'art.  15  del
presente Statuto.
                              TITOLO IV
                      ORGANI CENTRALI DI ATENEO
                               CAPO I
                    - Art. 22 - Organi di Governo
1.  Sono  Organi  di  governo  dell'Universita' il Rettore, il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
                         - Art. 23 - Rettore
1. Il Rettore  rappresenta  l'Universita'  e  assicura  l'unitarieta'
degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Universita';
b)  rappresentare  in  giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente
dell'Avvocatura di Stato,  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  al
patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata
del Consiglio di Amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente
attribuiti al Direttore Amministrativo;
d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
e)  convocare  e  presiedere  il  Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione;
f) curare  che  siano  eseguite  le  deliberazioni  degli  Organi  di
governo;
g)  proporre  al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore
Amministrativo;
h) esercitare l'autorita' disciplinare;
i)  presentare,  all'inizio  di  ogni  anno accademico, una relazione
pubblica sulle attivita' dell'Universita';
l)  presentare  al  Ministro   dell'Universita'   e   della   Ricerca
Scientifica   e  Tecnologica  e  alle  altre  Autorita'  centrali  le
relazioni previste dalla legge;
m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo  parere
del  Senato  Accademico,  l'attivazione  di  corsi  di  dottorato  di
ricerca;
n)  vigilare  sul  funzionamento  delle  strutture  e   dei   servizi
universitari,    adottando    provvedimenti   diretti   a   garantire
l'individuazione delle eventuali responsabilita';
o)  disporre  ispezioni,  inchieste,  accertamenti  sullo  stato  dei
servizi  e  sulle  attivita'  delle  strutture  anche didattiche e di
ricerca;
p) designare un pro-rettore vicario, fra  i  professori  di  ruolo  a
tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento e che
partecipi,  con  voto consultivo, alle sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di necessita' e di indifferibile urgenza, il Rettore  puo'
assumere  i  necessari provvedimenti amministrativi di competenza del
Senato Accademico e del Consiglio  di  Amministrazione,  riferendone,
per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4.  Il  Rettore puo', altresi', delegare particolari compiti ad altri
docenti  nominati  con  proprio  decreto,  del  cui  operato   resta,
comunque, responsabile.
5.   Su   proposta   del  Senato  Accademico  e/o  del  Consiglio  di
Amministrazione, il Rettore puo'  nominare  una  o  piu'  Commissioni
permanenti   con   funzioni  istruttorie  e  poteri  di  proposta  su
specifiche  questioni.  Modalita'  di  designazione  e   nomina   dei
componenti   di  tali  Commissioni  sono  stabilite  dal  Regolamento
generale di Ateneo.
6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di  I  fascia  a
tempo pieno.
L'elettorato attivo spetta:
- a tutti i professori di ruolo;
-  a  tutti  i  ricercatori confermati e agli assistenti ordinari del
ruolo ad esaurimento;
- ai rappresentanti degli studenti  componenti  del  Consiglio  degli
Studenti;
- ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi
di   governo   dell'Universita',   nei  Consigli  di  Facolta'  e  di
Dipartimento;
Per l'elezione del Rettore e' richiesta la maggioranza  assoluta  dei
votanti  nelle  prime  tre votazioni; in caso di mancata elezione, si
procede con il sistema del  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che
nell'ultima  votazione  hanno  riportato  il  maggior numero di voti.
Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti  e,
in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo.
Il  Rettore  e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre
anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
                    - Art. 24 - Senato Accademico
1. Il Senato Accademico esercita tutte le  competenze  relative  alla
programmazione  e  al  coordinamento  delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo, fatte  salve  le  attribuzioni  delle  strutture
periferiche.  Promuove la cooperazione con altre Universita' e Centri
culturali e di ricerca. Assicura  il  costante  collegamento  con  le
Istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare il Senato Accademico:
a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio
di  Amministrazione,  i  piani  pluriennali  di  cui  alla L. 245/90,
valutando  e  coordinando  le  proposte  elaborate  dai  Consigli  di
Facolta' e di Dipartimento;
b)  promuove,  sentito il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto
delle  dimensioni  e  condizioni  ambientali  e   strutturali,   ogni
opportuna  iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra
le risorse  disponibili  e  gli  obiettivi  di  qualificazione  della
didattica e della ricerca;
c)  determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facolta'
dei posti disponibili di professore e di ricercatore,  previo  parere
del  Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza,
e sentiti i Consigli di Facolta' interessati;
d) assenga, previo parere del Consiglio di  Amministrazione  per  gli
aspetti  di  sua  competenza,  i  posti  di  professore  di  ruolo  e
ricercatore richiesti dalle Facolta';
e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di
ricercatore su proposta delle Facolta' e previo parere del  Consiglio
di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
f)  determina  criteri  e  formula  al  Consiglio  di Amministrazione
proposte  motivate  per  la  ripartizione  del   personale   tecnico-
amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
g)   determina  i  criteri  per  la  ripartizione  dei  finanziamenti
complessivamente destinati alla  ricerca  e  al  funzionamento  delle
strutture didattiche;
h)  adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di
Amministrazione, i Consigli di Facolta' e di Dipartimento;
i) adotta il  Regolamento  didattico  di  Ateneo  nei  modi  previsti
dall'art. 11 della L. 341/90;
j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilita';
k)  esprime  parere  sul  Regolamento  di  disciplina dell'accesso ai
documenti amministrativi;
l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture  didattiche
e  di  ricerca  nonche'  il  Regolamento adottato dal Consiglio degli
Studenti, verificandone la legittimita'  e  il  merito,  nella  forma
della richiesta di riesame;
m)  delibera,  nel  limiti  consentiti  dalla  legge,  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un
corso di studio  su  proposta  del  Consiglio  del  Corso  di  studio
interessato e sentito il Consiglio degli Studenti;
n)  autorizza,  su  proposta dei Consigli di Corso di studio e previo
parere del Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  aspetti  di  sua
competenza,  la  stipulazione di contratti di collaborazione autonoma
per lo svolgimento di attivita'  didattiche  integrative  secondo  le
modalita' stabilite dalla normativa regolamentare;
o)  autorizza,  su  proposta dei Consigli di Facolta' e previo parere
del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di  sua  competenza,
la  stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilita' di
un corso ufficiale di insegnamento, secondo  le  modalita'  stabilite
dalla normativa regolamentare;
p)  delibera,  su  proposta  dei  Consigli  di Facolta', accertata la
disponibilita' delle risorse, l'attivazione dei curricula e dei Corsi
di studio, nonche' la loro disattivazione e, previo  parere  conforme
del  Consiglio  di  Amministrazione, la eventuale riallocazione delle
risorse;
q) delibera, su proposta dei Consigli di Facolta' e previo parere del
Consiglio di Amministrazione, l'attivazione di corsi di  orientamento
studenti e di servizi didattici integrativi;
r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori
che non abbiano esercitato l'opzione;
s)  delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la
costituzione dei Dipartimenti e dei  Centri  di  ricerca  nonche'  la
modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi
fissati nel presente Statuto;
t)  esprime  parere  al  Consiglio  di Amministrazione in ordine alla
costituzione di Centri di servizio;
u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate
dai Dipartimenti con enti esterni, pubblici e privati, previo  parere
del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
v)  adotta  il  Regolamento per lo svolgimento di attivita' formative
autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione e
il Consiglio degli Studenti;
w)  formula  proposte  ai  fini  della  formazione  dei  bilanci   di
previsione;
x)  delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformita'
alle norme stabilite per il relativo procedimento.
3. Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione,  d'intesa,
spetta  il  compito  di  indicare  parametri  di  riferimento  per la
valutazione della corretta gestione delle risorse.
Al  Senato  Accademico  spetta  il  compito  di  indicare,  altresi',
parametri  di  efficienza  e  di  efficacia  per la valutazione della
didattica e della ricerca.
4. Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni che  gli
sono   demandate   dalle   norme   generali  e  speciali  concernenti
l'ordinamento universitario.
5. Il Senato Accademico e' composto da:
a) il Rettore;
b) i Presidi di Facolta';
c) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree Scientifiche:
- Matematica-Informatica;
- Fisica;
- Chimica;
- Scienze della Terra;
- Scienze Biologiche;
- Scienze Mediche;
- Scienze Farmaceutiche e Veterinarie;
- Agraria;
- Scienze Letterarie Linguistiche e Artistiche;
- Scienze dell'Antichita';
- Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche;
- Scienze Giuridiche;
- Scienze Storiche, Politiche e Sociologiche;
- Scienze Economiche e Statistiche;
d)  una  rappresentanza  degli  studenti, pari al 15% dei componenti,
arrotondato per eccesso;
e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
6.  I  rappresentanti  delle  Aree  Scientifiche  sono   eletti   dai
professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo
e i ricercatori confermati, a tempo pieno.
Il   procedimento  elettorale  deve  garantire  la  presenza  di  due
ricercatori e di un numero pari di professori di  ruolo  di  I  e  II
fascia.
7.  I  rappresentanti delle Aree Scientifiche, i rappresentanti degli
studenti e del personale tecnico-amministrativo, durano in carica tre
anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
8. Il Senato Accademico e' convocato ordinariamente almeno una  volta
ogni  due  mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo
ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta  motivata  di
1/5 dei suoi componenti.
9.   Alle  riunioni  del  Senato  Accademico  partecipano,  con  voto
consultivo, il pro-rettore e il Direttore Amministrativo  che  svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante.
               Art. 25 - Consiglio di Amministrazione
1.   Il   Consiglio  di  Amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale, nonche' a quella
del personale tecnico-amministrativo.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) adotta il Regolamento  per  l'Amministrazione,  la  Finanza  e  la
Contabilita', sentito il Senato Accademico;
b) adotta il proprio regolamento interno;
c)  adotta,  sentito  il  Senato  Accademico,  il  Regolamento per la
disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;
f) delibera sulle proposte motivate del  Senato  Accademico  relative
alla  ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture
didattiche e di ricerca  e  stabilisce  i  criteri  generali  per  la
ripartizione del rimanente personale;
g)  delibera,  su proposta del Direttore Amministrativo, il programma
annuale per la formazione e l'aggiornamento  del  personale  tecnico-
amministrativo;
h)  esprime  parere al Senato Accademico in ordine alla costituzione,
alla modificazione e  alla  disattivazione  dei  Dipartimenti  e  dei
Centri di ricerca;
i)  delibera, su richiesta dei Consigli di Facolta' e di Dipartimento
interessati e  previo  parere  conforme  del  Senato  Accademico,  la
costituzione    di   Centri   di   servizio   interdipartimentali   e
interfacolta'; delibera altresi', previo parere conforme  del  Senato
Accademico,  la  costituzione  di  Centri  di  servizio  di  Ateneo e
interuniversitari;
l)  delibera,  su  parere  del  Senato  Accademico,  la  costituzione
dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;
m)  provvede  alla  ripartizione  dei  finanziamenti  destinati  alla
ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in  conformita'
ai  criteri  generali  determinati  dal  Senato  Accademico e fissa i
criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;
n) determina, sentito il Consiglio degli Studenti,  la  misura  delle
tasse  universitarie  e quella dei contributi a carico degli studenti
per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di stu-
dio; determina, altresi' le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo
per le prestazioni rese a terzi;
o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;
p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali  che  non  rientrino
nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.
q)   delibera   in   ordine   ad   eventuali   controversie  relative
all'esercizio delle attribuzioni del Direttore Amministrativo;
r) delibera, con decisione motivata,  il  ricorso  al  patrocinio  di
avvocati  del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in
cui e' parte l'Universita'.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore,
nomina il Direttore Amministrativo e puo'  revocarne  l'incarico  nei
casi previsti dal presente Statuto.
3.  Al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, d'intesa,
spetta il  compito  di  indicare  parametri  di  riferimento  per  la
valutazione della corretta gestione delle risorse.
Al  Consiglio  di  Amministrazione  spetta  il  compito di indicare i
parametri relativi alla valutazione  dell'imparzialita'  e  del  buon
andamento dell'azione amministrativa.
4.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  esercita,  altresi', tutte le
attribuzioni che gli sono domandate  da  norme  generali  e  speciali
concernenti l'Ordinamento universitario, nonche' dal presente Statuto
e dalla normativa regolamentare.
5. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore;
b) il Direttore Amministrativo;
c) quattro professori di ruolo di I fascia;
d) quattro professori di ruolo di II fascia;
e) quattro ricercatori;
f)  una  rappresentanza  di  studenti pari a sei e, in ogni caso, non
inferiore al 15% dei componenti il Collegio;
g) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) un rappresentante del Governo;
i) un rappresentante della Regione Puglia,  uno  della  Provincia  di
Bari  od  uno del Comune di Bari, ove ciascuno di tali Enti concorra,
per la durata dell'intero mandato, al finanziamento  dell'Universita'
con  un  contributo  annuo  non  inferiore  allo  0,5%  delle entrate
complessive risultanti dal bilancio consolidato dell'Universita';
l) un rappresentante  degli  Enti  promotori,  se  Consorzi  pubblici
ovvero  Societa'  a  prevalente  capitale pubblico per ciascuna delle
sedi decentrate, che concorrano, per la durata  dell'intero  mandato,
al  finanziamento  dell'Universita' con un contributo annuo stabilito
dal Regolamento Generale di Ateneo.
Tutti i rappresentanti di cui alle lettere h), i), l), devono  essere
cittadini  che  non  abbiano  con  l'Universita'  di Bari rapporto di
lavoro, ne' contratti  in  corso,  ne'  liti  pendenti  e  non  siano
studenti iscritti all'Universita' medesima.
6.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  dura  in  carica tre anni e i
rappresentanti   delle    varie    componenti    sono    rieleggibili
consecutivamente una sola volta.
7.  Il  Consiglio  di Amministrazione e' convocato, in via ordinaria,
almeno una volta ogni due mesi, e in via straordinaria, ogni volta in
cui il Rettore lo  ritenga  opportuno.  E'  convocato,  altresi',  su
richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto
consultivo, il pro-rettore.
9.  Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore
Amministrativo.
                               CAPO II
                    - Art. 26 - Organi ausiliari
1. Sono organi ausiliari il Consiglio degli studenti, il Comitato per
le pari opportunita', il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio
dei Direttori di Dipartimento, l'Autorita' garante degli studenti, il
Nucleo di valutazione interna.
                - Art. 27 - Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo  di  rappresentanza  della
componente  studentesca  e  svolge  funzioni consultive e di proposta
sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori
su:
a)  i  piani  di  sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la
programmazione didattica;
b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli  impegni  di
spesa per il servizio didattico;
c) il Regolamento didattico di Ateneo;
d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.
2.  Il  Consiglio  degli  studenti  adotta  il  proprio Regolamento e
determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi  destinati  ad
attivita' formative autogestite.
3.  Il  Consiglio degli studenti puo' formulare proposte in ordine ad
ogni altra  questione  di  esclusivo  o  prevalente  interesse  degli
studenti.
L'organo  destinatario  di tali proposte e' tenuto a discuterle entro
90 giorni.
4. Il Consiglio degli studenti e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
b)  i  rappresentanti  degli  studenti  eletti   nel   Consiglio   di
Amministrazione dell'Universita';
c)   i   rappresentanti   degli  studenti  eletti  nel  Consiglio  di
Amministrazione dell'Ente di Diritto allo Studio Universitario;
d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per  lo  Sport
Universitario;
e)  il  20%  dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di
Facolta' determinato secondo le modalita' stabilite  dal  Regolamento
generale di Ateneo.
            - Art. 28 - Autorita' garante degli studenti
Al  fine  di  garantire  la tutela e l'effettivita' dei diritti degli
studenti e' istituita  l'Autorita'  garante  degli  studenti  con  il
compito di:
a)  intervenire  a  tutela  di qualunque studente si ritenga leso nei
propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi  imputabili
a  provvedimenti  ovvero  a comportamenti anche omissivi di organi ed
uffici dell'Universita'.
Il Consiglio degli Studenti o  singoli  studenti  possono  rivolgersi
alla  Autorita'  garante  degli  studenti,  che,  in conformita' alla
normativa regolamentare, esprime il proprio parere  ed  eventualmente
interviene  mediante  segnalazioni  agli  organi  di  volta  in volta
competenti.
b) esaminare e controllare lo svolgimento delle  attivita'  formative
autogestite  dagli  studenti  nei settori della cultura, degli scambi
culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero.
c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle
attivita' autogestite sentito il parere  obbligatorio  del  Consiglio
degli Studenti e del Senato Accademico;
d)   avanzare  proposte  ed  esprimere  pareri  sulle  questioni  che
riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
e) presentare annualmente al Senato Accademico e al  Consiglio  degli
Studenti una relazione sull'attivita' svolta. Gli atti dell'autorita'
garante non sono vincolanti.
2.  Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal
Regolamento Generale di Ateneo.
            - Art. 29 - Comitato per le pari opportunita'
1. Al fine di garantire l'uguaglianza  e  le  pari  opportunita'  tra
uomini  e  donne,  e'  istituito un apposito Comitato con lo scopo di
favorire, anche attraverso idonee iniziative  di  organizzazione  del
lavoro  e  dello  studio,  il pieno sviluppo della personalita' della
donna e il suo effettivo inserimento nella comunita' universitaria.
2. Il Comitato avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni  che
riguardano la condizione femminile.
3.  I  criteri  di composizione del Comitato, nonche' le modalita' di
costituzione  e  di  funzionamento  sono  stabilite  dal  Regolamento
generale di Ateneo.
              Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti
1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e' l'organo di controllo
interno  della  gestione  finanziaria,   contabile   e   patrimoniale
dell'Universita'.
2.  I  criteri  di  composizione  e le modalita' di funzionamento del
Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti  dal  Regolamento  per
l'Amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'.  In ogni caso i
componenti  non  devono  avere  rapporti   di   dipendenza   ne'   di
collaborazione continuativa con l'Universita'.
         - Art. 31 - Collegio dei Direttori di Dipartimento
1.  Il  Collegio  dei  Direttori  di  Dipartimento  e' costituito dai
Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Universita', dal Rettore o  da
un suo delegato che lo presiede.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a)  esprime  i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula
proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
b) promuove forme di coordinamento delle attivita' e dei servizi  per
la ricerca;
c)  favorisce  l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti,
delle  procedure  amministrative   previste   dal   Regolamento   per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' convocato dal Rettore
ogni  qualvolta  lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4
dei suoi componenti.
     - Art. 32 - Nucleo di valutazione interna dell'Universita'
1. E' costituito il Nucleo di Valutazione  interna  dell'Universita',
articolato  in  tre  sezioni:  per  la  valutazione  delle  strutture
amministrative,  per  la  valutazione   della   didattica,   per   la
valutazione  della  ricerca.  Il Nucleo non ha poteri di intervento e
decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.
2. Il Nucleo e' composto da 9 esperti, anche  esterni,  nominati  dal
Rettore  su  proposta  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione.
I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni  e  non  possono
essere  nominati  per  un  altro quinquennio. L'eventuale compenso e'
determinato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La valutazione delle strutture amministrative, della  didattica  e
della  ricerca  e'  svolta  sulla  base di criteri di efficienza e di
efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse
universitarie destinate al diritto allo studio.
A  tal  fine,  il  Nucleo  recepisce  le  indicazioni  di osservatori
nazionali e comunitari, del Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione;  limitatamente alla valutazione della didattica, dei
relativi servizi di supporto nonche' della  corretta  gestione  delle
risorse  universitarie  destinate  al  diritto allo studio, il Nucleo
recepisce altresi' le indicazioni del Consiglio degli studenti.
In ogni caso il Nucleo deve privilegiare la scelta di  indicatori  di
qualita'.
Il  Nucleo  puo' avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca
universitarie o esterne.
4. I termini per la valutazione sono fissati dalla normativa  vigente
o,  in  mancanza,  dal  Regolamento generale di Ateneo. Ai fini della
valutazione,   il   Nucleo   recepisce    gli    elementi    forniti,
rispettivamente,  all'inizio  e alla fine del periodo di riferimento,
da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base
degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra  risorse,
obiettivi e risultati.
5.  La  relazione  del  Nucleo  e' inviata al Rettore, che provvede a
trasmetterla agli  Organi  di  governo  dell'Ateneo,  alle  strutture
soggette  a  valutazione,  al  MURST,  al  CUN,  alla  Conferenza dei
Rettori.
                              TITOLO V
          - Ordinamento e organizzazione della didattica -
                   - Art. 33 - Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione
e in conformita' della legislazione vigente sul  diritto  agli  studi
universitari,  organizza  la  propria attivita' e i propri servizi in
modo da promuovere e  rendere  effettiva  e  proficua  la  formazione
universitaria  raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Regionale
Universitario. Tende a rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono  ai
soggetti  capaci  e  meritevoli  l'accesso  agli studi; assicura agli
studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di formazione culturale e professionale.
In attuazione dell'art. 8 del presente Statuto, tutela, con opportune
azioni positive, il diritto allo studio di studenti svantaggiati  per
compromissione   dello   stato   di   salute  con  grave,  prolungata
disabilita'.
2. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti  pubblici
e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.
3.  Concorre  all'attivita' di orientamento e di formazione culturale
generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione  degli
stessi alle attivita' universitarie.
4.  Puo' istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o
convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da  atti  di
liberalita',  borse  di  studio  e sussidi per studenti o per giovani
laureati, anche per periodi  di  studio  all'estero  o  per  tirocini
pratici.
                    - Art. 34 - Titoli di studio
1.   L'Universita'  organizza  l'attivita'  didattica  necessaria  al
conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea,
diploma  di   specializzazione,   dottorato   di   ricerca,   secondo
l'ordinamento  degli  studi  determinato dal Regolamento didattico di
Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.
2. L'attivita' didattica si svolge nelle strutture didattiche denomi-
nate  Corsi  di  studio  e  determinate  dal Regolamento didattico di
Ateneo.
3. L'attivita' didattica relativa al Dottorato di ricerca e' regolata
dal successivo art. 50.
            - Art. 35 - Formazione finalizzata e servizi
                        didattici integrativi
1.  L'Universita',  secondo  criteri  e   modalita'   stabilite   nel
Regolamento  didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le
scuole secondarie superiori, attivita'  di  orientamento  agli  studi
universitari  al  fine  di  favorire,  tra  gli  studenti, una scelta
consapevole.
2.  L'Universita'  organizza,  altresi',  corsi  di  aggiornamento  e
formazione  del  proprio  personale  tecnico e amministrativo, previa
informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.
3. In conformita' alle regole dettate dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo,    l'Universita'    puo',    inoltre,    deliberare,   previa
individuazione delle risorse da impegnare e  indicando  il  Corso  di
studio responsabile, di organizzare:
a)  corsi  di  preparazione  agli  esami  di stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.
b) corsi di perfezionamento post-laurea;
c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
d)  corsi  di  formazione  permanente  e  ricorrente  dei  lavoratori
subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
4.  L'Universita'  rilascia attestati sull'attivita' svolta nei corsi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5.  Le  attivita'  di  cui  al  precedente  comma  3  possono  essere
intraprese  anche  in  collaborazione  con  altri soggetti pubblici o
privati,  operanti  a  livello  locale,  nazionale,   comunitario   o
internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di
cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80.
6.  Le  deliberazioni  di  attivazione dei corsi di cui al precedente
comma 3 sono adottate dal Senato  Accademico  e,  previo  parere  del
Consiglio  di  Amministrazione,  individuano le risorse necessarie. I
criteri e le modalita' di svolgimento di tali corsi  sono  deliberati
dalle  strutture  didattiche  e  scientifiche interessate, secondo la
normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e
fornendo servizi e strutture,  le  attivita'  formative  e  culturali
autogestite  dagli  studenti,  da  svolgersi  secondo  i criteri e le
modalita'  fissate  in  apposito  Regolamento  adottato  dal   Senato
Accademico,  previo parere del Consiglio di Amministrazione e sentito
il Consiglio degli Studenti.
                   - Art. 36 - Ammissione ai corsi
1.  Ogni  limitazione  dell'accesso  ad  un  Corso  di   studio,   e'
deliberata,  nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato Accademico
a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  su  proposta  della
struttura   didattica   interessata  e  sentito  il  Consiglio  degli
studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra
risorse  disponibili  e   obiettivi   di   formazione   culturale   e
professionale.
2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalita'
tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.
3.  Le  prove  previste  per  l'accesso ad un corso di studio devono,
tendenzialmente,  svolgersi  in  modo  da  consentire   ai   soggetti
interessati  la  partecipazione  ad  analoghe prove presso altre sedi
universitarie,  nonche'  la  partecipazione  a  quelle  previste  per
l'accesso ad altri Corsi.
     - Art. 37 - Autonomia didattica e liberta' di insegnamento
1. L'Universita', nel rispetto del presente Statuto e della normativa
regolamentare,   garantisce   autonomia   alle  strutture  didattiche
attraverso le quali organizza la propria attivita' di insegnamento  e
formazione.
2.   Le   strutture   didattiche,   in   conformita'  alla  normativa
regolamentare, garantiscono  il  buon  andamento  dell'organizzazione
didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.
3. L'attivita' didattica e' organizzata in modo da assicurare il piu'
ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
Ogni  docente,  nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura
didattica di cui fa parte, puo' determinare liberamente  contenuti  e
metodi della propria attivita' d'insegnamento.
          - Art. 38 - Articolazione dell'offerta didattica
1.  L'Universita'  articola  l'offerta  didattica  in  relazione alla
diversa tipologia dei soggetti che avanzano  domanda  di  formazione,
con  particolare  riguardo  agli  studenti  lavoratori;  a  tal  fine
promuove ed incentiva iniziative  di  sperimentazione,  ivi  comprese
quelle dell'insegnamento a distanza.
2.    L'articolazione    dei    servizi    didattici   non   comporta
differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.
                     - Art. 39 - Collaborazioni
1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Universita'
promuove  ogni  forma  di  collaborazione  con  Universita'  italiane
straniere,  ed  in  particolare  con  quelle  della  Unione  Europea,
incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso  convenzioni  o  consorzi,  ogni  utile
collaborazione  con  soggetti  pubblici  e  privati.  In particolare,
favorisce  lo  svolgimento  di  tirocini  pratici  e  di   cicli   di
conferenze,  seminari,  esercitazioni, lettorati di lingua straniera.
Promuove il finanziamento di  borse  di  studio  per  ogni  forma  di
attivita'  didattica  nonche'  di borse di dottorato e post-dottorato
anche  riservate  a  studenti  stranieri.  Tali   attivita'   devono,
comunque,   essere  svolte  sotto  la  responsabilita'  di  personale
universitario.
3.  L'Universita'  assicura,  secondo  le  modalita'  stabilite   dal
Regolamento  didattico  di Ateneo, la pubblicita' delle diverse forme
di collaborazione e dei relativi risultati.
            - Art. 40 - Contratti per attivita' didattica
1. L'Universita', nel  rispetto  della  legislazione  vigente  e  dei
criteri   soggettivi   e   oggettivi   fissati   in   apposite  norme
regolamentari nonche' nei limiti delle   disponibilita'  finanziarie,
puo', stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di
collaborazione  autonoma  per  lo svolgimento di attivita' didattiche
integrative.
2. Alle condizioni e nei limiti di  cui  al  precedente  comma  puo',
altresi',   stipulare   con   personale   adeguatamente  qualificato,
contratti di  collaborazione  autonoma  che  abbiano  ad  oggetto  la
responsabilita'  di un corso ufficiale. Tali contratti possono essere
stipulati  solo  quando  non  sia  possibile provvedere con personale
docente dell'Universita' di Bari o di altra Universita'; in ogni caso
non possono essere cosi' coperti piu' di un quinto degli insegnamenti
necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono  essere delib-
erate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione.    Tali
contratti  hanno  la  durata  massima di un anno accademico e possono
essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.
3. I contratti di cui ai precedenti commi possono  essere  finanziati
su  fondi  propri  dell'Universita'  oppure  su  fondi provenienti da
convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.
4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi  dei
compensi da erogare.
5.   Le   collaborazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non  devono
configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.
                        - Art. 41 - Tutorato
1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un  servizio  di  tutorato
finalizzato a:
a)  assistere  ed  orientare  gli studenti lungo tutto il corso degli
studi, in particolare in occasione della  scelta  degli  indirizzi  e
della  predisposizione  dei  piani di studio, della programmazione di
periodi di studio all'estero  e  di  stage  presso  enti  pubblici  e
privati  nonche'  della individuazione degli argomenti per la tesi di
laurea;
b)  rimuovere   gli   ostacoli   ad   una   proficua   partecipazione
all'attivita' didattica;
c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
2.  Per  il  perseguimento  di  tali  finalita'  e  in relazione alle
necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli,  il  tutore
puo':
a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio dei Corsi di studio;
b)  adottare  ogni  iniziativa  volta  a  sviluppare  nello  studente
autonome capacita' critiche di studio e di esposizione.
Tali   iniziative   possono   essere   promosse   e   perseguite   in
collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e
con le rappresentanze studentesche.
3.  Nell'ambito  di  ciascuna  struttura  didattica,  il  tutorato e'
compito istituzionale dei professori  di  ruolo,  dei  ricercatori  e
degli  assistenti  del  ruolo  ad  esaurimento  che  svolgono compiti
didattici ufficiali.
Ciascuno studente, di norma, e' seguito da uno stesso tutore per ogni
ciclo omogeneo del Corso di studio.
4. Le modalita' attuative del servizio di Tutorato sono  disciplinate
dal  Regolamento  didattico  di Ateneo e dal Regolamento del Corso di
studio.
                     - Art. 42 - Corsi di studio
1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua  i  Corsi  di  studio
attivati  presso  l'Universita'  di  Bari;  a ciascun Corso di studio
corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di  un  titolo  di
studio   legalmente   riconosciuto   o  piu'  curricula  strettamente
connessi.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero  degli  studenti
lo  renda  opportuno  e  la  disponibilita'  delle  risorse  umane  e
materiali lo consenta, disciplina le modalita' per  l'attivazione  di
piu' corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In
tale  ipotesi,  il  Regolamento  determina,  altresi',  i criteri per
ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.
3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti  delle
disposizioni  di  legge,  del  presente  Statuto  e  del  Regolamento
didattico di Ateneo.
4. Il  Corso  di  studio  adotta  ogni  deliberazione  necessaria  od
opportuna per il buon funzionamento dell'attivita' didattica del cur-
riculum o dei curricula di sua competenza.
In particolare, il Corso di studio:
a)  adotta  i  regolamenti  di cui all'art. 18, comma 3, del presente
Statuto;
b) approva annualmente i piani di studio, con  relativi  insegnamenti
fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi
di ciascun curriculum;
c)  determina  il  numero  di  ore  in  cui si articola ciascun corso
ufficiale;
d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in  moduli
didattici   e   la  creazione  di  moduli  didattici  comuni  a  piu'
insegnamenti nonche' la tipologia delle forme didattiche;
e) coordina gli insegnamenti  e  i  relativi  programmi  al  fine  di
realizzare coerenti percorsi formativi;
f)  sulla  base della programmazione didattica di cui alle precedenti
lettere b) e d), determina annualmente la necessita' di attivita'  di
docenza e avanza alla Facolta' le relative richieste di assegnazione;
g)  propone  la  stipulazione di contratti di collaborazione autonoma
per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative;
h) determina gli obblighi di frequenza e  le  relative  modalita'  di
accertamento;
i) organizza il servizio di tutorato;
l)  disciplina  le prove di valutazione della preparazione conseguita
dagli studenti e designa le relative commissioni;
m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di  stu-
dio presentate dagli studenti;
n)  delibera  in  ordine  alle  istanze  di abbreviazione degli studi
presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
o)  programma  annualmente  l'orario  delle  lezioni  e  delle  altre
attivita' didattiche;
p)  formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente
Statuto e dalla disciplina regolamentare.
               - Art. 43 - Organi del Corso di studio
1. Sono Organi del Corso di studio:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;
2. Il Consiglio e' composto:
a)  dai  professori  di  ruolo  e  dai ricercatori cui sono assegnati
compiti didattici nel corso;
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte  del  Consiglio
nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c)  dai  professori  a contratto che abbiano la responsabilita' di un
corso ufficiale;
d) da una rappresentanza degli studenti;
e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15%  dei  componenti  il
Collegio,  viene  eletta  ogni  tre anni con il metodo proporzionale.
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso  di
studio  e  quello  passivo agli studenti in corso o iscritti al primo
anno fuori corso. Ulteriori modalita' sono stabilite dal  Regolamento
generale di Ateneo.
4.   La   rappresentanza   del  personale  tecnico-amministrativo  e'
costituita da due unita' elette, secondo le modalita'  stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attivita' per
il Corso di studio.
5.  I  professori  di  ruolo  e i ricercatori sono componenti del/dei
Consiglio/i  di  Corso   di   studio   nel/nei   quali   abbiano   la
responsabilita' di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono
prevalentemente  la  loro  attivita'  didattica;  possono partecipare
senza diritto di  voto  ai  Consigli  degli  altri  corsi  nei  quali
comunque svolgono tale attivita'.
6.  I  componenti  del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) ed e)
del precedente comma 2 concorrono alla formazione del  numero  legale
solo se presenti alla seduta.
7.  Il  Consiglio  esercita  tutte  le attribuzioni di competenza del
Corso di Studio.
8. Il Consiglio e' presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno
eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti  e  nominato  dal
Rettore.  Il  Presidente  dura  in  carica  tre anni accademici ed e'
rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e  presiede  il
Consiglio  fissandone  l'ordine  del  giorno; cura l'esecuzione delle
delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.
9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, puo'  designare  quattro
suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.
10.  La  Giunta  esercita  le funzioni di cui ai punti h), m), n), o)
dell'art. 42 comma 4 ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.
                        - Art. 44 - Facolta'
1. I Corsi di studio sono raggruppati  in  Facolta',  secondo  quanto
stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2.  Le  Facolta'  hanno  autonomia  organizzativa  nei  limiti  delle
disposizioni  di  legge,  del  presente  Statuto  e  del  Regolamento
didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai Corsi di
studio,  autonomia  gestionale  e  di spesa nell'ambito delle risorse
assegnate e nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione,
la Finanza e la Contabilita'.
3.  L'organico  dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola
per Facolta', secondo le decisioni  del  Senato  Accademico  adottate
previo  parere  del  Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di
sua competenza, e sentite le Facolta' interessate.
4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore e'  assegnato  ad  una
Facolta'.
5.  La  Facolta'  adotta ogni deliberazione utile alla piu' razionale
utilizzazione, nell'attivita' didattica, dei professori  di  ruolo  e
dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la Facolta':
a)  ripartisce  tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore
disciplinare interessato la domanda di attivita'  didattica  avanzata
dai  Consigli  di  Corso  di studio, attribuendo a ciascun docente un
carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;
b) nel caso di impossibilita' o difficolta' a far fronte alla domanda
di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione
di una supplenza; ove tale procedura dia esito  negativo  propone  la
stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le
modalita' previste dal presente Statuto;
6.  Sentiti,  per  gli  aspetti  di rispettiva competenza, i Consigli
delle strutture interessate, la Facolta'  adotta  ogni  deliberazione
relativa  alla  gestione della carriera dei professori di ruolo e dei
ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli  Organi
di governo.
Autorizza  i  professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di
esclusiva attivita' di ricerca, previo parere  dei  Corsi  di  studio
presso i quali gli stessi esplicano l'attivita' didattica.
7.  Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito
il parere dei  Consigli  di  Dipartimento  interessati,  la  Facolta'
provvede:
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e
di ricercatore;
b)  alla  destinazione  dei  posti ad essa assegnati di professore di
ruolo e di ricercatore;
c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Per tali deliberazioni  la  Facolta'  puo'  chiedere  il  parere  dei
Consigli di Corso di studio interessati.
8.  La  Facolta'  adotta,  altresi',  ogni deliberazione necessaria o
opportuna per coordinare l'attivita' didattica dei Corsi di studio ad
essa afferenti. A tal fine, la Facolta', previo parere  dei  Consigli
dei Corsi di studio interessati:
a)  propone al Senato Accademico l'attivazione dei curricula di studi
e dei Corsi di studio valutando la  necessita'  di  risorse  umane  e
materiali;
b)  propone  al  Senato Accademico la disattivazione dei curricula di
studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e
materiali divenute disponibili;
c) propone al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del  piano  di
sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto
delle  richieste  avanzate  dai Consigli delle strutture interessate,
coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;
d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del
piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo
e  nel  rispetto  degli  indirizzi  generali  definiti  dagli stessi,
programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.
9. Le Facolta' con  un  unico  Corso  di  studio  svolgono  anche  le
funzioni di quest'ultimo.
                  - Art. 45 - Organi della Facolta'
1. Sono Organi della Facolta':
a) il Consiglio;
b) il Preside;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio e' composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla Facolta';
b)  dai  professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio
nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c) da una rappresentanza degli studenti;
d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15%  dei  componenti  il
Collegio,  viene  eletta  ogni  tre  anni  con  metodo proporzionale;
l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad  uno  dei
Corsi  di  studio  della  Facolta'  e quello passivo agli studenti in
corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalita'  sono
stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e' composta
da   tre   unita'  elette  tra  il  personale  tecnico-amministrativo
assegnato ai Servizi della Facolta'.
5. I componenti del Consiglio di cui alle  lettere  b),  c),  d)  del
precedente  comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo
se presenti alla seduta.
6. La composizione del Consiglio di Facolta' e' unica,  articolandosi
secondo quanto definito dai comma 2 e 5 del presente articolo.
Le  deliberazioni  di  cui all'art. 44, comma 5, 6 e 7, sono adottate
dai professori di I fascia per le decisioni relative ai professori di
I fascia; dai professori di I e II fascia per le  decisioni  relative
ai  professori  di  II  fascia; dai professori di I e II fascia e dai
ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.
Ai fini della determinazione del quorum di validita' delle  sedute  e
delle  deliberazioni  si  fa  riferimento  alle specifiche componenti
aventi diritto al voto.
7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni  di  competenza  della
Facolta'.
8.  Il  Consiglio  di  Facolta'  e'  presieduto da un professore di I
fascia  a  tempo  pieno  eletto  dal  Consiglio  stesso  fra  i  suoi
componenti e nominato dal Rettore.
Il  Preside  dura  in  carica  tre anni accademici ed e' rieleggibile
consecutivamente una volta sola;  convoca  e  presiede  il  Consiglio
fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni
del  Consiglio  ed  esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio
stesso.
9. Il Consiglio di Facolta' su proposta del  Preside,  nomina  alcuni
suoi  componenti che, con il Preside, compongono la Giunta. Il numero
dei componenti la Giunta e' fissato dal Regolamento di Facolta'.
10. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio  di
Facolta'.
                              TITOLO VI
     - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA -
          -Art. 46 - Ricerca Scientifica: Principi Generali
1. L'attivita' di ricerca e' compito istituzionale di ogni professore
di  ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Universita' assicura
l'accesso ai mezzi finanziari, alle  strutture  e  alle  attrezzature
necessarie  per  lo  svolgimento della ricerca scientifica di base ed
applicata.
2. L'Universita' provvede a far conoscere i risultati  della  propria
attivita'  scientifica  rendendone  agevole  l'accesso  a chiunque ne
abbia interesse, salvi i limiti di cui all'art. 58.
                  - Art. 47 - Strutture di ricerca
1. Per l'organizzazione  e  la  gestione  dell'attivita'  di  ricerca
scientifica  l'Universita'  di  Bari  si  articola  in Dipartimenti e
Centri Interdipartimentali e Interuniversitari  di  Ricerca.  Possono
anche   essere   costituiti   Organismi   associativi   aperti   alla
partecipazione di altre  Universita'  e  di  altri  Enti  pubblici  e
privati, italiani ed internazionali.
2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.
                      - Art. 48 - Dipartimento
1.  Il  Dipartimento  e' la struttura organizzativa dell'attivita' di
ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno  o  piu'  settori
disciplinari omogenei per fini o per metodo.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme
restando   l'autonomia   di   ogni  singolo  professore  di  ruolo  e
ricercatore  e  la  sua  facolta'   di   accedere   direttamente   ai
finanziamenti  per  la  ricerca,  erogati  a  livello internazionale,
nazionale e locale.
In particolare il Dipartimento:
a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione  di  corsi
di dottorato di ricerca;
b)  organizza,  in conformita' alla disciplina regolamentare, i corsi
di  dottorato  di  ricerca  e  partecipa  alle   relative   attivita'
didattiche  affidate alla responsabilita' del collegio dei docenti di
cui all'art. 50;
c) propone il finanziamento di borse di dottorato  e  post-dottorato,
anche riservate a studenti stranieri;
d)  concorre  alle  attivita'  didattiche  mettendo a disposizione le
proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;
e) organizza  le  attivita'  di  ricerca  ed  e'  responsabile  della
gestione amministrativa dei relativi programmi;
f)  organizza,  altresi',  le attivita' di consulenza e di ricerca su
contratto o convenzione che devono svolgersi sotto  la  guida  di  un
professore di ruolo responsabile;
g)  avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori
che vengono trasmesse alle Facolta', sulla base di un  circostanziato
piano  di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino
con le esigenze della didattica;
h) propone alle Facolta' la destinazione di posti di ruolo ai settori
disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti
di ruolo presso la Facolta';
i) esprime parere sui provvedimenti, di  competenza  delle  Facolta',
relativi  alla  gestione della carriera dei professori di ruolo e dei
ricercatori;
l)  esprime  parere  sull'assegnazione  degli  incarichi didattici da
parte delle Facolta';
m) esercita le altre funzione ad esso attribuite  dalle  disposizioni
legislative, statutarie e regolamentari.
3.  Il  Dipartimento  avanza  richiesta  motivata di spazi, personale
tecnico-amministrativo  e  risorse  finanziarie   al   Consiglio   di
Amministrazione  che delibera, previa valutazione da parte del Senato
Accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.
4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Universita' di Bari
opta,  in  coerenza  con  i  propri  obiettivi  di  ricerca,  per  un
Dipartimento dell'Ateneo.
Il  professore  di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, e'
assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento al quale la
sua attivita' di ricerca e' giudicata piu' affine.
La richiesta di trasferimento  ad  altro  Dipartimento,  congruamente
motivata, e' presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il
Dipartimento  a  cui  il  professore  di  ruolo o ricercatore intende
afferire. Il Regolamento Generale di  Ateneo  stabilisce  il  periodo
minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.
5.  I  Dipartimenti  hanno  autonomia  finanziaria e amministrativa e
dispongono di personale tecnico-amministrativo per  le  attivita'  di
ricerca e di didattica previste.
6.  La  ubicazione  dei Dipartimenti, ove possibile, e' collegata con
quella delle strutture didattiche interessate.
7. Al Dipartimento  e'  assegnato,  con  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle
direttive  degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il
direttore al fine  di  assicurare  il  migliore  funzionamento  della
struttura.
8.   La   costituzione  di  un  Dipartimento,  proposta  dai  docenti
interessati, e' deliberata dal Senato Accademico, su parere  conforme
del  Consiglio  di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
Nella proposta, corredata  dall'elenco  dei  professori  di  ruolo  e
ricercatori   che  vi  aderiscono,  sono  determinati  gli  obiettivi
scientifici,  individuate  le   risorse   disponibili   e   delineato
l'eventuale piano di sviluppo.
9.  Non  e' consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero
di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 15 di cui  almeno  8
professori.
Un Dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di ruolo e
ricercatori  che  vi  afferiscono  diviene  inferiore a 15 per 3 anni
accademici consecutivi.
                 - Art. 49 - Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
a) Il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:
a) da tutti i professori di ruolo  e  dai  ricercatori  afferenti  al
Dipartimento;
b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) da una rappresentanza dei dottorandi;
d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni
relative all'organizzazione dell'attivita' didattica.
I   criteri   di  determinazione  delle  rappresentanze,  nonche'  le
modalita' per la loro elezione, sono  stabilite  dai  regolamenti  di
ciascun Dipartimento.
Il  Segretario  Amministrativo  partecipa alle riunioni del Consiglio
con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio di Dipartimento  delibera  su  tutte  le  materie  di
competenza del Dipartimento.
4.  Il  Direttore  e'  eletto,  secondo  le  modalita'  stabilite dal
Regolamento generale di Ateneo, fra i professori  di  ruolo  a  tempo
pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale.
L'elettorato   attivo   spetta  a  tutti  i  professori  di  ruolo  e
ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' ai  rappresentanti  del
personale  tecnico-amministrativo  e  dei dottorandi nel Consiglio di
Dipartimento.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici  ed  e'  rieleggibile
consecutivamente una sola volta.
5.  Il  Direttore  ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il
Consiglio  e  la  Giunta  e  cura   l'esecuzione   delle   rispettive
deliberazioni;   promuove   le  attivita'  del  Dipartimento  con  la
collaborazione della  Giunta;  intrattiene  rapporti  con  gli  altri
organi  dell'Universita'  ed  esercita  tutte  le  altre attribuzioni
previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. La Giunta e' composta di norma per un terzo da professori di ruolo
di I fascia, per un terzo di professori di ruolo di II fascia  e  per
un   terzo   da   ricercatori,  oltre  che  dal  Direttore  e  da  un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
L'elezione  avviene  con  voto  limitato  nell'ambito  delle  singole
componenti  secondo  le modalita' definite dal Regolamento di ciascun
Dipartimento che stabilisce, altresi', il  numero  dei  membri  della
Giunta.
La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono
rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con
voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
7.  La  Giunta  coadiuva  il  Direttore  nell'espletamento  delle sue
funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.
                  - Art. 50 - Dottorato di Ricerca
1. I Corsi di Dottorato di Ricerca si svolgono all'interno di  uno  o
piu'  Dipartimenti  sotto la responsabilita' didattica di un Collegio
di docenti costituito da professori di ruolo e, ove consentito  dalla
normativa vigente, anche da ricercatori di Enti di ricerca.
2.  Possono far parte del Collegio e svolgere attivita' didattica nel
corso di dottorato anche docenti  di  altre  Universita'  italiane  e
straniere.
3.  Le  competenze  del  Collegio  dei  docenti  sono determinate dal
Regolamento didattico di Ateneo.
             - Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari
1. E' consentita la costituzione  di  Dipartimenti  interuniversitari
tra  l'Universita'  di  Bari  e altre Istituzioni universitarie della
stessa localita', con atto convenzionale  deliberato  dai  rispettivi
Organi di governo.
               - Art. 52 - Centri Interdipartimentali
                   e Interuniversitari di Ricerca
1. Per attivita' di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale
che  coinvolgano  competenze di piu' Dipartimenti o piu' Universita',
possono    essere    costituiti    Centri    Interdipartimentali    o
Interuniversitari di Ricerca.
2.  La  costituzione  di  un  Centro  di  Ricerca interdipartimentale
proposta  dai  dipartimenti  interessati  e'  deliberata  dal  Senato
Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione.
Il Senato Accademico indica anche la data di attivazione.
I  Centri  Interuniversitari  sono  costituiti con atto convenzionale
approvato dagli Organi di governo delle Universita' interessate.
3.  Partecipano  all'attivita'  del  Centro  professori   di   ruolo,
ricercatori   e  personale  tecnico-amministrativo  appartenenti,  di
norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.
4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile
secondo  le  modalita'  stabilite nel Regolamento di Amministrazione,
Finanza e Contabilita'. Le risorse necessarie  per  il  funzionamento
del   Centro   dovranno   essere   prioritariamente   garantite   dai
Dipartimenti  o  dalle  Universita'  che   ne   hanno   promosso   la
costituzione.
                             TITOLO VII
    - STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E
                           DELLA RICERCA -
    - Art. 53 - Centri di servizio di Ateneo e Interuniversitari
1.   Per   le  attivita'  di  ricerca  e  formative  che  interessano
l'Universita'  nel  suo  complesso  e  che  richiedono  l'impiego  di
attrezzature  comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di
Ateneo.
2. L'attivazione di  tali  Centri  e'  deliberata  dal  Consiglio  di
Amministrazione,  su parere conforme del Senato Accademico, secondo i
criteri e le modalita' previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresi', i regolamenti  di
funzionamento  dei  Centri  nel  rispetto  dei principi stabiliti dal
Regolamento generale di Ateneo.
3. E' consentita, altresi, la costituzione di Centri di servizio  tra
l'Universita'  di  Bari  e altri Istituti universitari della medesima
localita', con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di
governo.
 - Art. 54 - Centri di servizio interdipartimentali e interfacolta'
1.  Per  la  gestione  di  apparecchiature  complesse,  nonche'   per
l'organizzazione  e  l'erogazione  di  servizi  che  interessano piu'
Dipartimenti  o  piu'  Facolta',  possono  essere  costituiti  Centri
interdipartimentali o interfacolta' di sostegno a particolari settori
di  ricerca  ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta
didattica.
2. L'attivazione di  tali  Centri  e'  deliberata,  su  proposta  dei
Consigli  di Dipartimento o dei Consigli di Facolta' interessati, dal
Consiglio  di  Amministrazione,  su  parere   conforme   del   Senato
Accademico,  secondo i criteri e le modalita' fissate nel Regolamento
generale di Ateneo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresi', i regolamenti  di
tali  Centri  nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal  Regolamento
generale di Ateneo.
              - Art. 55 - Sistema informativo di Ateneo
1.  Al  fine  di migliorare i servizi di informazione sulle attivita'
dell'Universita' e per l'utilizzazione delle informazioni e dei  dati
necessari  ad  una  corretta  ed  efficace  gestione, pianificazione,
controllo e valutazione delle attivita' universitarie,  e'  istituito
il Sistema informativo dell'Universita' di Bari.
2. La realizzazione di tale sistema e' affidata ad un apposito Centro
di servizio costituito secondo i criteri e le modalita' stabilite dal
Regolamento generale di Ateneo.
             - Art. 56 - Sistema bibliotecario di Ateneo
1.  E'  istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo
scopo di  garantire  l'acquisizione,  la  conservazione,  nonche'  la
possibilita'  di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale
dell'Universita' e la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo si articola in diversi livelli,
a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo
ed una struttura di gestione.
3. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dei  diversi  livelli  del
Sistema   bibliotecario   di   Ateneo,  degli  organi  di  indirizzo,
programmazione  e  controllo  e  delle  strutture  di  gestione  sono
disciplinati   da  un  apposito  regolamento  deliberato  dal  Senato
Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.
               - Art. 57 - Aziende e Musei scientifici
1. Per fornire supporto alla ricerca  e  alla  didattica,  il  Senato
Accademico,  previo  parere  del  Consiglio  di Amministrazione, puo'
deliberare la costituzione di Aziende e Musei scientifici, nonche' di
altre strutture di rilevante interesse comune.
                             Titolo VIII
                      - Rapporti  con l'esterno
                 - Art. 58 - Contratti e convenzioni
1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure disciplinate  dal
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', puo'
stabilire  rapporti  di  ricerca  o  di  formazione  universitaria  e
professionale con Enti pubblici  e  privati  attraverso  contratti  e
convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i
compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la
massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte.
2.  Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che
prevedano di mantenere  riservati  i  risultati  delle  ricerche  per
periodi  di tempo superiori a dieci anni possono essere stipulati dai
Dipartimenti interessati soltanto se preventivamente autorizzati  dal
Senato Accademico.
3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti,
consulenze  e  altre  forme di cooperazione tecnica e scientifica, al
netto delle spese,  deve  essere  riservata  alla  ricerca  di  base,
secondo  i  criteri  e  le  modalita'  stabilite  dal Regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
          - Art. 59 - Agenzia per i rapporti con l'esterno
1. Allo scopo di  promuovere  collaborazioni  scientifiche  con  Enti
pubblici  e  privati  e'  istituita  un'Agenzia  per  i  rapporti con
l'esterno. L'Agenzia:
a) cura  l'anagrafe  aggiornata  delle  ricerche  e  delle  attivita'
scientifiche  e  tecniche  dell'Universita'  di  Bari  e  promuove la
diffusione delle relative informazioni;
b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche  mediante
l'organizzazione  di  un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di
attivita' di ricerca del settore produttivo;
c)  assiste professori di ruolo e ricercatori nella definizione delle
convenzioni con l'esterno;
d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle  varie  fonti  di
finanziamento  regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per
progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
e) cura i  rapporti  con  i  consorzi  di  ricerca  e  con  i  parchi
scientifici e tecnologici;
f)  promuove  attivita'  di  formazione  non-universitarie realizzate
dall'Universita' anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
La costituzione dell'Agenzia per  i  Rapporti  con  l'Esterno  ed  il
relativo regolamento sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione
previo parere del Senato Accademico.
2.  L'Agenzia  opera  come  struttura  di  staff del Rettore al quale
presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta.
La direzione e' affidata ad un responsabile scelto tra  il  personale
tecnico-amministrativo  con  adeguata professionalita', affiancato da
un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i  criteri  e  le
modalita' stabilite dalla normativa regolamentare.
L'Agenzia,  per  il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di
norma delle competenti strutture universitarie.
                - Art. 60 - Policlinico universitario
1. L'Universita' riconosce nel Policlinico Universitario lo strumento
ottimale  per  l'espletamento  delle  attivita'  istituzionali  della
Facolta' di Medicina e Chirurgia.
A  tal  fine,  secondo  le  modalita'  della  normativa  vigente,  ne
favorisce la costituzione ai sensi del comma 5  dell'art.  4  del  D.
L.vo 517/93.
2.  In  ogni  caso,  la  partecipazione  della Facolta' di Medicina e
Chirurgia  alle  attivita'  assistenziali   del   Sistema   Sanitario
Nazionale,  alla  elaborazione  dei  piani  sanitari  regionali, alla
formazione in ambito  regionale  e,  ove  necessario,  interregionale
degli  specializzandi, del personale infermieristico, tecnico e della
riabilitazione  e'   regolata   da   appositi   protocolli   d'intesa
Universita'-Regione. Tali protocolli e quelli attuativi con strutture
del  Sistema  Sanitario  Nazionale  sono sottoposti, ogni due anni, a
verifica  da  parte  del  Senato  Accademico  e  del   Consiglio   di
Amministrazione,  sentita  la  Facolta'  di Medicina e Chirurgia e le
altre Facolta' interessate. In ogni caso,  l'Universita'  assicura  i
servizi  essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali della
Facolta' di Medicina e Chirurgia.
                      - Art. 61 - Osservatorio
L'Universita'  promuove  e  organizza, valendosi della collaborazione
delle altre Universita' pugliesi e dell'Ente Regione, un Osservatorio
sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo  scopo
di:
a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;
b) indicare le opportunita' esistenti nei vari settori.
                             - Titolo IX
           - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI -
              - Art. 62 - Principi e Criteri direttivi
1.  L'Universita'  conforma  l'organizzazione delle proprie strutture
amministrative ai criteri di autonomia,  economicita',  funzionalita'
ed  imparzialita'  di  gestione  valorizzando  la  professionalita' e
responsabilita' del personale tecnico-amministrativo.  Garantisce  la
trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione
di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico.
2.    Attua    il   decentramento   delle   funzioni   amministrative
distinguendole tra quelle  proprie  dell'Amministrazione  centrale  e
quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.
3.   Intrattiene   corrette   relazioni  con  le  rappresentanze  dei
lavoratori.
4.  Assicura  la  formazione  permanente   del   personale   tecnico-
amministrativo  con un programma annuale finalizzato al perseguimento
di piu' elevati standards di produttivita' ed efficienza.
Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per  l'attivita'
di  formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono de-
terminate, sentite le rappresentanze dei  lavoratori,  tenendo  conto
della normativa vigente.
5.  I  criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita'
socio-assistenziali  sono  concordate  con  le   rappresentanze   dei
lavoratori secondo quanto previsto della normativa vigente.
6.  Il modello organizzativo dell'Universita' si informa a criteri di
organizzazione funzionale per servizi omogenei.  I  criteri  generali
sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
7.  Per  il  perseguimento di particolari finalita' integrate possono
essere costituite, di volta in volta, specifiche unita' operative.
- Art. 63 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative,
                       tecniche e di servizio
1. Ai responsabili delle  strutture  amministrative,  tecniche  e  di
servizio  spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni,
ordini di servizio, atti e  provvedimenti  a  rilevanza  interna,  in
attuazione  della  normativa Regolamentare, delle deliberazioni degli
Organi di governo, delle direttive del Direttore Amministrativo.
2. In conformita'  alla  normativa  statutaria  e  regolamentare,  ai
responsabili che rivestono qualifica dirigenziale spettano, altresi',
in  quanto  applicabili,  le competenze di cui all'art. 17 del D.L.vo
29/93 come successivamente modificato.
3. Ai responsabili delle  strutture  amministrative,  tecniche  e  di
servizio  deve  essere  assicurato,  nei limiti di cui al comma 1, il
necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e  nella
gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.
4.   Essi   sono   direttamente  responsabili  della  correttezza  ed
imparzialita'   dell'azione   amministrativa   e   della   efficacia,
efficienza ed economicita' della gestione.
5. Il Regolamento generale di Ateneo puo' prevedere forme collegiali,
settoriali   od   intersettoriali  di  collegamento  tra  le  diverse
strutture dell'Universita' allo scopo di coordinare l'attivita'.
                 - Art. 64 - Funzioni dei Dirigenti
1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal  Direttore
Amministrativo,  sentito il Consiglio di Amministrazione, e' preposto
un dirigente.
2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per  titoli
ed esami, o corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in
base  alla  normativa  vigente.  Nei  casi  previsti  dalla  legge la
qualifica si  puo'  conseguire  anche  tramite  concorso  per  titoli
integrato  da  un  colloquio. La natura e le modalita' delle prove di
esame e dei colloqui  sono  contenute  nel  Regolamento  Generale  di
Ateneo.
   - Art. 65 - Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo
1.  Il  Direttore Amministrativo e' a capo degli Uffici e dei Servizi
dell'Amministrazione  Centrale.  Cura,  nell'ambito  degli  indirizzi
fissati  dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli
stessi,  la   gestione   finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa
dell'Universita',  fatte salve le competenze attribuite dalla legge o
dal  presente  Statuto  agli  Organi  di  governo  e  alle  strutture
didattiche o di ricerca.
2. Il Direttore Amministrativo in particolare:
a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
b)  e'  responsabile  della  corretta gestione delle risorse, nonche'
della  imparzialita',  trasparenza  e  buon   andamento   dell'azione
amministrativa;
c)  esercita,  secondo  le  specifiche linee indicate dagli organi di
governo dell'Universita',  i  poteri  di  spesa  di  sua  competenza,
adottando  le  procedure  ed  i  provvedimenti  relativi alle fasi di
spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal
Regolamento  Generale  per  l'Amministrazione,  la   Finanza   e   la
Contabilita';
d)  e',  altresi', responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e
della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati  in
relazione agli obiettivi da raggiungere;
e)  definisce  i  limiti  del potere di spesa dei dirigenti, dettando
direttive sulle procedure e di provvedimenti;
f) indirizza, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti;
ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o
ritardo ed e' responsabile della loro attivita';
g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' del personale tecnico-
amministrativo;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
i)  adotta,  nel  rispetto  della   legislazione   nazionale,   della
contrattazione  collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni
degli Organi di governo e sentito il  responsabile  della  competente
struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-
amministrativo,  in conformita' a quanto previsto dal precedente art.
25, comma 1, lett. f);  propone  al  Rettore  l'adozione  degli  atti
relativi  alle  procedure  di  reclutamento  del  personale  tecnico-
amministrativo;
l)   esercita  l'azione  disciplinare  nei  confronti  del  personale
tecnico- amministrativo;
m) propone al Consiglio di Amministrazione il programma  annuale  per
la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
n) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine
a questioni relative al personale tecnico-amministrativo;
o)  aggiudica  gli  appalti  per forniture di beni, servizi e lavori,
nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza, ad esclusione
di quelli di competenza delle strutture  per  la  ricerca  e  per  la
didattica,  o  per  i  quali  sia  prevista  una scelta discrezionale
d'ordine  tecnico  o  economico  riservata  agli  organi  di  governo
dell'Universita';   stipula   i   relativi   contratti   e   ne  cura
l'esecuzione;
p) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di  quelli  di
competenza  del Rettore e di quelli di competenza delle strutture per
la ricerca e la didattica;
3. L'attivita'  di  direzione  amministrativa  non  si  estende  alla
gestione della didattica e della ricerca.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo puo' essere conferito ad un
dirigente  dell'Universita' di Bari o di altra Universita', ovvero di
altra     Amministrazione     Pubblica,     previo     nulla     osta
dell'Amministrazione di appartenenza.
5.  Il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  Amministrativo e'
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del
Rettore. L'incarico ha durata di 3 anni e puo' essere rinnovato.
6. Il Direttore amministrativo designa un dirigente  vicario  che  lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7.  Indipendentemente  da  eventuali  specifiche  azioni  e  sanzioni
disciplinari,  il  Consiglio   di   Amministrazione   puo'   revocare
anticipatamente  l'incarico  di  Direttore  Amministrativo in caso di
gravi irregolarita' nella  emanazione  degli  atti  o  persistente  e
rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel
perseguimento  degli  obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico e'
disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.
                              TITOLO X
                - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -
                  - Art. 66 - Definizioni normative
1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione  professori  di
ruolo,  si  intendono  inclusi i professori fuori ruolo salvo che non
sia diversamente previsto; ovunque sia usata la  dizione  ricercatore
si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
           - Art. 67 - Professori incaricati stabilizzati
1.  I  professori  incaricati  stabilizzati,  fino  alla  cessazione,
conservano le prerogative loro attribuite dalla normativa vigente.
               - Art. 68 - Funzionamento degli Organi
1. Salvo i casi in cui  sia  diversamente  disposto  dalla  normativa
legislativa  o  statutaria,  il  Regolamento  generale  di Ateneo e i
regolamenti interni,  nel  disciplinare  il  regime  giuridico  degli
Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
a)  la  mancata  designazione  o  elezione  di componenti dell'organo
collegiale  non  impedisce  la  costituzione  del  collegio,  la  cui
composizione,  fino  al  verificarsi  della  designazione  o elezione
mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o
eletti  all'atto  della   costituzione   dell'Organo.   La   presente
disposizione  non  si  applica  qualora  il  numero  dei  membri  non
designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo  deve  essere  completato  prima  della
scadenza  dell'Organo.  Scaduto  il  mandato, l'Organo amministrativo
gia' in carica esercita, in  regime  di  prorogatio,  l'attivita'  di
ordinaria  amministrazione  e  adotta gli atti urgenti indefettibili,
per un  periodo  non  superiore  ai  quarantacinque  giorni.  Decorso
inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono
ai  sensi  della  legislazione  vigente  e  le relative funzioni sono
esercitate dal Rettore;
c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu'  di  tre
volte  consecutive  alle  adunanze  dell'Organo  di cui e' componente
elettivo o designato decade dal mandato;
d) nel caso di cessazione, per  qualsiasi  causa  della  qualita'  di
componente  elettivo,  subentra  il primo dei non eletti che ne abbia
titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni  entro
novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi
successivi;
e)  in  caso  di  anticipata  cessazione  dalla carica di Rettore, le
elezioni sono indette tra il novantesimo e il  centoventesimo  giorno
successivo  alla  data  di  cessazione, nel rispetto delle scadenze e
delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite  dal
Regolamento  generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina
avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia  immediata.  In  ogni
caso,  la  durata  del  mandato  deve  riferirsi  almeno ad un intero
triennio accademico.
                 - Art. 69 - Acquisizione di pareri
1. Nei casi in cui  debba    essere  obbligatoriamente  acquisito  un
parere,  questo  deve  essere emesso entro il termine stabilito dalle
disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza  che  l'Organo  tenuto  ad
emettere  il  parere  lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia
rappresentato  esigenze  istruttorie,   l'Organo   richiedente   puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
                    - Art. 70 - Incompatibilita'
1.   Le  cariche  di  Rettore,  pro-Rettore,  Preside,  Direttore  di
Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili.
2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e  Presidente  di
Corso  di  studio  sono  incompatibili  con  quelle  di componente il
Consiglio di Amministrazione.
             - Art. 71 - Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.  L'entrata  in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia
di tutte le sue disposizioni, ad  eccezione  di  quelle  per  la  cui
attuazione e' richiesta l'adozione della normativa regolamentare.
3.  Prima dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo i Corsi
di studio dell'Universita' di Bari sono quelli  attivati  al  momento
dell'entrata in vigore del presente Statuto.
               - Art. 72 - Emanazione dei Regolamenti
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono
adottati i Regolamenti di Ateneo.
2.  Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente
Statuto, continuano ad avere  efficacia,  per  tutti  gli  Organi  di
Ateneo,  le  norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili
con la disciplina statutaria.
                - Art. 73 - Prima costituzione degli
                    Organi collegiali di governo
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma  1,  del  presente
Statuto,  per  la  prima  costituzione  del  Senato  Accademico,  del
Consiglio  di  Amministrazione,  dei  Consigli  di  Facolta'   e   di
Dipartimento,  il  Rettore,  sentito  il Senato Accademico in carica,
determina, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del   presente   Statuto,   le   modalita'   per   l'elezione   delle
rappresentanze  nei  suddetti Organi collegiali, nonche' per la prima
elezione  delle  rappresentanze  degli  studenti  nel  Consiglio   di
Amministrazione  dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario e
nel Comitato per lo sport universitario. Nei trenta giorni successivi
il Rettore, con proprio decreto, indice le relative elezioni.
                   - Art. 74 - Scadenze temporali
1. Il Rettore, i Presidi di Facolta',  i  Presidenti  e  i  Direttori
delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica
all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato
alla  scadenza  prevista  dalla  normativa in vigore al momento della
loro elezione.
2. I titolari delle cariche elettive di cui al  precedente  comma  1,
nonche'  i  componenti  del  Consiglio  di Amministrazione, in carica
all'entrata in vigore del presente Statuto, possono  essere  rieletti
per un solo ulteriore mandato.
3.  Il  Consiglio di Amministrazione, ricostituito nella composizione
prevista dal presente Statuto,  provvede,  entro  tre  mesi  dal  suo
insediamento,  alla  nomina  del  Direttore  Amministrativo  ai sensi
dell'art. 64 del presente Statuto.
       - Art. 75 - Dipartimenti, Centri Interdipartimentali e
           Interuniversitari, ed altri Centri di ricerca.
1. I  Dipartimenti  e  i  Centri  Interdipartimentali  di  ricerca  e
Interuniversitari,   e   gli   altri   Centri  di  ricerca,  comunque
denominati, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a
pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni
dal presente Statuto.
                   - Art. 76 - Centri di servizio
1.    I    Centri   di   servizio   Interuniversitari,   di   Ateneo,
Interdipartimentali e Interfacolta' esistenti alla data di entrata in
vigore   del   presente   Statuto,   sono   mantenuti    nell'attuale
configurazione.  Entro  tre  anni,  a  pena  di  scioglimento, devono
adeguare il loro assetto alle previsioni del presente Statuto.
                        - Art. 77 - Istituti
1. Entro tre anni dall'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto  i
docenti  afferenti  agli  Istituti  ancora  esistenti confluiscono in
Dipartimenti gia' costituiti o di nuova costituzione.
2. Alla scadenza dei tre anni  il  Senato  Accademico  provvede  alla
disattivazione    degli   Istituti   ancora   esistenti,   collocando
contestualmente  nei  Dipartimenti  costituiti  i  professori   e   i
ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.
3.   Il  Consiglio  di  Amministrazione,  previo  parere  del  Senato
Accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse
e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.
(allegato)
                           F A C O L T A'
      C O R S I  DI  L A U R E A  E  DI  D I P L O M A  (D.U.)
AGRARIA (Sede di Bari)
- Scienze e Tecnologie agrarie
- Scienze forestali ed ambientali
- D.U. in Produzioni vegetali
AGRARIA (Sede di Foggia)
- Scienze e Tecnologie alimentari
- D.U. in Produzioni vegetali
ECONOMIA (Sede di Bari)
- Economia e Commercio
- Scienze statistiche ed economiche
- D.U. in Economia e amministrazione delle imprese
- D.U. in Gestione delle imprese alimentari
- D.U. in Marketing e comunicazione d'azienda
- D.U. in Statistica
ECONOMIA (Sede di Foggia)
- Economia e Commercio
- D.U. in Economia e amministrazione delle imprese
- D.U. in Economia e gestione dei servizi turistici
FARMACIA
- Farmacia
- Chimica e tecnologia farmaceutiche
GIURISPRUDENZA
- Giurisprudenza
- Giurisprudenza (sede di Foggia)
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- D.U. in Servizio sociale
LETTERE E FILOSOFIA
- Lettere
- Filosofia
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LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
- Lingue e Letterature straniere
MAGISTERO
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MEDICINA E CHIRURGIA
- Medicina e chirurgia
- Medicina e chirurgia (sede di Foggia)
- Odontoiatria e protesi dentaria
- D.U. in Dietologia e dietetica applicata
- D.U. in Logopedia
- D.U. per Ortottista - assistente di oftalmologia
- D.U. per Tecnico di audiometria e audioprotesi
- D.U. per Tecnico di laboratorio biomedico
- D.U. per Terapisti della riabilitazione
- D.U. in Scienze infermieristiche (sede di Foggia)
MEDICINA VETERINARIA
- Medicina veterinaria
- D.U. in Produzioni animali
- D.U. in Produzioni animali (sede di Taranto)
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
- Chimica
- Fisica
- Informatica
- Matematica
- Scienze biologiche
- Scienze geologiche
- Scienze naturali
- Scienze ambientali (sede di Taranto)
- D.U. in Informatica
         S C U O L E  D I  S P E C I A L I Z Z A Z I O N E
Facolta' di Medicina e Chirurgia
Scuole di Specializzazione in:
- Allergologia ed Immunologia Clinica
- Anatomia Patologica
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- Biochimica e Chimica Clinica
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- Cardiologia
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  Chirurgica
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- Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso
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  Riproduzione Umana
- Ginecologia ed Ostetricia
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- Medicina del Lavoro
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- Medicina Interna
- Medicina Interna II
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- Medicina Nucleare
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- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Clinica
- Pediatria
- Pediatria II
- Psichiatria
- Psicologia Clinica
- Radiologia
- Reumatologia
- Urologia
Facolta' di Medicina Veterinaria, Giurisprudenza,
            Scienze MM.FF.NN., Agraria, Farmacia
Scuole di Specializzazione in:
- Biochimica Marina
Facolta' di Medicina Veterinaria
Scuole di Specializzazione in:
- Fisiologia, Allevamento e Patologia degli ovini e dei caprini
- Ispezione degli Alimenti di origine animale
- Tecnologia Avicola e Patologia Aviare
- Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria
- Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici
Facolta' di Farmacia
Scuole di Specializzazione in:
- Farmacia Ospedaliera
Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scuole di Specializzazione in:
- Applicazione Biotecnologiche
Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Ingegneria
Scuole di Specializzazione in:
- Elaborazione del segnale
Facolta' di Giurisprudenza
Scuole di Specializzazione in:
- Scienze delle Autonomie Costituzionali
- Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale
Facolta' di Economia
Scuole di Specializzazione in:
- Amministrazione e Direzione Aziendale
- Diritto dell'Economia Urbana
- Diritto ed Economia delle Comunita' Europee
- Pianificazione e Politiche Sociali
Facolta' di Lettere e Filosofia
Scuole di Specializzazione in:
- Archeologia
     S C U O L E  D I R E T T E  A  F I N I  S P E C I A L I
Facolta' di Medicina e Chirurgia
- Tecnico di Igiene Ambientale
- Colpocitologia
Facolta' di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Biologia del Mare (sede di Taranto)