Art. 4.
  Il corso di laurea in materie  letterarie  nonche'  il  diploma  di
abilitazione  alla  vigilanza nelle scuole elementari permarranno, in
via transitoria, nella facolta' di  scienze  della  formazione,  sino
all'esaurimento   dei  rispettivi  cicli  di  studio  iniziati  dagli
studenti iscritti al primo anno alla data di entrata  in  vigore  del
decreto di istituzione della facolta' di scienze della formazione.