Art. 4. Il corso di laurea in materie letterarie nonche' il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari permarranno, in via transitoria, nella facolta' di scienze della formazione, sino all'esaurimento dei rispettivi cicli di studio iniziati dagli studenti iscritti al primo anno alla data di entrata in vigore del decreto di istituzione della facolta' di scienze della formazione.