Art. 10
                           Permessi brevi
1.  Il  dipendente  che  ne  faccia  richiesta  puo'  fruire,  previa
autorizzazione,  del permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a  tale  titolo  non  possono
essere  in  nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di
lavoro giornaliero, e non possono comunque superare  le  36  ore  nel
corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire  al  responsabile  della struttura l'adozione delle misure
organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre
il mese successivo, secondo  le  disposizioni  del  dirigente  o  del
funzionario  responsabile.  Nel  caso  in  cui  il recupero non venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.