Art. 11
           Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
1.  L'aspettativa  per  motivi  di  famiglia   continua   ad   essere
disciplinata  dagli  artt.  69  e  70  del  T.U. approvato con DPR 10
gennaio 1957, n. 3 e  dalle  leggi  speciali  che  a  tali  norme  si
richiamano.
2.11  dipendente  puo'  essere collocato in aspettativa, ai sensi del
comma 1, anche per motivi di studio.
3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano con
le assenze per malattia o infortunio previste dagli artt. 12 e 13.