Art. 13
                   Infortuni sul Iavoro e malattie
                     dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il  dipendente
ha  diritto  alla  conservazione del posto fino a completa guarigione
clinica. In tali periodi al dipendente spetta  l'intera  retribuzione
di cui all'art. 12, comma 7, lettera a).
2.  Nel  caso  in  cui  l'assenza  sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da  causa  di  servizio,  al  lavoratore  spetta  l'intera
retribuzione  di  cui all'art.   12, comma 7, lettera a), per tutti i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le  vigenti  disposizioni  per  quanto  concerne  il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa
di   servizio  delle  infermita',  per  la  corresponsione  dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di  lavoro  in  caso  di
inabilita' permanente.