Art. 16
                      Formazione professionale
1. Le parti riconoscono che  la  valorizzazione  professionale  delle
risorse  umane  e'  fattore  essenziale per la crescita qualitativa e
quantitativa dei risultati dell'attivita' di ricerca pubblica.
2. Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
a)-  uno  strumento  indispensabile  di  aggiornamento   e   crescita
professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione.
b)-  uno  strumento  indispensabile  per  promuovere  lo sviluppo del
sistema della ricerca, i  processi  di  mobilita',  un  atteggiamento
propositivo   nei   confronti   dell'innovazione  tecnologica  e  del
cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
3. Gli Enti, nell'ambito dei propri obiettivi  di  sviluppo  e  sulla
base   delle   risorse   disponibili,  promuovono  e  favoriscono  la
formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del  personale
in  servizio  o  di  nuova  assunzione, attraverso corsi di contenuto
generale ovvero mirati su specifiche materie.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che
nei  bilanci  degli  Enti  vengano  previsti  appositi   stanziamenti
commisurati    al   monte   retributivo   pari,   indicativamente   e
compatibilmente con le  esigenze  di  flessibilita'  dei  bilanci  di
ciascun Ente, ad almeno un punto percentuale del monte retributivo.
5. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante
l'attivazione  di  corsi  teorico-pratici,  di  intensita'  e  durata
rapportate alle mansioni da svolgere, in base a  specifici  programmi
definiti dagli stessi Enti.
6.  Le  iniziative  di  formazione possono essere organizzate da ogni
singolo Ente o in comune tra piu'  Enti  con  la  ripartizione  degli
oneri  relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalita'   presenti   negli   Enti   medesimi,    forme    di
collaborazione  con Universita' italiane e/o straniere, con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti  e  Centri  di
formazione  pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. Possono essere chiamati  allo  svolgimento
dei  corsi  di  formazione esperti italiani e stranieri.  Nell'ambito
delle  attivita'  di  formazione  puo'  essere  previsto  l'invio  di
personale   per  stages  presso  istituzioni  e  industrie  italiane.
comunitarie ed extracomunitarie.
7.  I  programmi  di formazione e di aggiornamento professionale sono
definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto  di
contrattazione    decentrata,    dagli    Enti   che   ne   informano
preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai  sensi  dell'art.  29,
comma 2, lettera l).
8.   Gli   Enti   individuano,   in   base  alle  esigenze  tecniche,
organizzative e  scientifiche  delle  varie  unita'  operative  o  di
servizio,  sulla  base dei criteri generali oggetto di contrattazione
decentrata, i dipendenti che parteciperanno ai corsi,  tenendo  anche
conto  delle  attitudini  personali  e  culturali  dei  lavoratori  e
garantendo a tutti pari opportunita' di partecipazione, nel  rispetto
di quanto previsto dal D. Lgv. 29/93 all'art. 61, lett. c).
9.  Il  personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato
in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli
Enti. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed,  in
casi  eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i
corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i  presupposti,
il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
10.  Nell'ambito  dei programmi d¥ cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti
possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani  specifici
di  formazione  che  prevedano  la  partecipazione  a  corsi,  e/o la
permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo  svolgimento  di
studi a carattere formativo.
11. La formazione e l'aggiornamento del personale puo' avvenire sulla
base  di  documentate  iniziative, selezionate dallo stesso personale
interessato, effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro,  e  ove
autorizzate   dall'Ente,  anche  in  orario  di  lavoro.  L'eventuale
concorso alle spese da parte dell'Ente e', in tale caso,  subordinato
all'effettiva   connessione   delle  iniziative  con  l'attivita'  di
servizio.
12. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile ai
fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
13. L'attivita' di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da
parte dei dipendenti degli  Enti,  se  svolta  fuori  dell'orario  di
lavoro  e'  remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di
cui al comma 4, con  un  compenso  orario  di  L.  50.000  lorde.  Se
l'attivita'  in  questione  e'  svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 40%. Le misure di detti
compensi  possono  essere  modificate  dagli  Enti  in  relazione   a
specifiche complessita' dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo
di lire 120.000 .