Art.17
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato  il  periodo  di  prova,  oltre  che nei casi di risoluzione
disciplinati dagli artt. 12, 13, 21 e 22 del presente  contratto,  ha
luogo:
a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili
nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.