Art.17 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 12, 13, 21 e 22 del presente contratto, ha luogo: a) per compimento del limite di eta' previsto dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza; b) per dimissioni volontarie del dipendente; c) per decesso del dipendente.