Art. 19
                        Recesso con preavviso
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di  lavoro  e
quello  di  licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in
cui il presente contratto prevede la  risoluzione  del  rapporto  con
preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'  sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 anni di servizio                mesi di preavviso
     fino a 5                        2
     oltre 5 e fino a 10             3
     oltre 10                        4
2. In caso di dimissioni  volontarie  del  dipendente  i  termini  di
preavviso sono ridotti della meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno
di ciascun mese.
4.  La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso e'  tenuta  a  corrispondere  all'altra
parte  un'indennita'  pari  all'importo  della  retribuzione  per  il
periodo di mancato preavviso.  L'Ente ha il diritto di trattenere  su
quanto  da  essa  dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente  non
dato.
5.  E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere il
rapporto di  lavoro,  sia  all'inizio,  sia  durante  il  periodo  di
preavviso con il consenso dell'altra parte.