Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1994 ed avra'  scadenza  il
31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1995 per la
parte  economica.  In  caso  di  mancata disdetta, da comunicarsi con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna  scadenza,  si
intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta
le  disposizioni  contrattuali continuano ad applicarsi fino a quando
non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla
data di stipulazione del presente contratto. La  stipula  si  intende
avvenuta  al  momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure  di
cui  all'art.  51,  commi 1 e 2 del d.lgs. n. 29 del 1993. Essa viene
portata a conoscenza degli Enti da parte dell'A.RA.N.
3. Gli Enti sono tenuti ad attuare gli istituti a contenuto economico
e normativo con carattere vincolato ed automatico,  entro  30  giorni
dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima
delle   scadenze  previste.  Durante  tale  periodo  e  per  il  mese
successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono  iniziative
unilaterali, ne' procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di   scadenza  della  parte  economica  del  presente  contratto,  ai
dipendenti del comparto  sara'  corrisposta  la  relativa  indennita'
nella  misura  e  secondo  le  scadenze  previste  dall'accordo sulla
politica dei redditi del 23 luglio 1993.  Per l'erogazione  di  detta
indennita'  si  applica  la  procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione  tra
l'inflazione  programmata  e quella effettiva nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
7.  In  deroga  al  comma  1 il presente contratto scade per la parte
economica,  il  31.12.1995,  senza   necessita'   di   disdetta.   Le
piattaforme  per  il  rinnovo andranno presentate entro trenta giorni
dalla stipulazione del presente contratto.