Art. 20
                        Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al  dovere  di  collaborare
all' attivita' dell'Ente con impegno e responsabilita', rispettando i
principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'   dell'attivita'
amministrativa ed anteponendo il rispetto della legge  e  l'interesse
dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui.
2.   In  tale  specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire la migliore qualita' del servizio, il  dipendente  deve  in
particolare:
a)-  collaborare  con  diligenza,  osservando  le  norme del presente
contratto e le disposizioni impartite dagli Enti per  l'esecuzione  e
la  disciplina  del  lavoro  anche in relazione alle norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art.  24  della  legge  7
agosto 1990 n. 241;
c)  non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con 1' utente,  fornire  tutte  le  informazioni  cui
abbia   titolo,   nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste  dalla
legge  7  agosto  1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Ente nonche' attuare le disposizioni dell'Ente in ordine
alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
e)  rispettare  l'orario  di  lavoro  ed  adempiere  alle  formalita'
previste per la rilevazione delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali,
con  gli  utenti  ed  i  terzi  una  condotta informata a principi di
correttezza, ed astenersi  da  comportamenti  lesivi  della  dignita'
della persona;
g)  non  svolgere,  durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al
servizio, rispettare i principi di  incompatibilita'  previsti  dalla
legge  e  dai  regolamenti,  e  nei periodi di assenza per malattia o
infortunio non svolgere attivita' che possano ritardare  il  recupero
psico - fisico;
h)   attenersi  alle  disposizioni  che  gli  vengono  impartite  per
l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni  sono  palesemente
illegittime,  il  dipendente  e'  tenuto a farne immediata e motivata
contestazione  a  chi  le  ha  impartite;  se  le  disposizioni  sono
rinnovate   per  iscritto,  il  dipendente  ha  il  dovere  di  darvi
esecuzione, salvo che  le  disposizioni  stesse  siano  espressamente
vietate dalla legge penale;
i)  vigilare  sul  corretto espletamento dell'attivita' del personale
sottordinato  ove  tale   compito   rientri   nelle   responsabilita'
attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m)  non  utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali;
n) non accettare,  a  qualsiasi  titolo,  compensi,  regali  o  altre
utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
o)  osservare  scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso
ai  locali  delle  amministrazioni  da  parte  del  personale  e  non
introdurre,  salvo  che  non  siano  debitamente autorizzate, persone
estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza  e,  ove  non
coincidente,  la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli Enti
che  possano  coinvolgere  direttamente  o  indirettamente  interessi
propri;