Art. 20 Doveri del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di collaborare all' attivita' dell'Ente con impegno e responsabilita', rispettando i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa ed anteponendo il rispetto della legge e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui. 2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in particolare: a)- collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dagli Enti per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con 1' utente, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonche' attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con gli utenti ed i terzi una condotta informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona; g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' estranee al servizio, rispettare i principi di incompatibilita' previsti dalla legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non svolgere attivita' che possano ritardare il recupero psico - fisico; h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente e' tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale; i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilita' attribuite; l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati; m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalita' diverse da quelle istituzionali; n) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa; o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico; p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse; q) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli Enti che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;