Art. 21
                  Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori,  dei  doveri  disciplinati
nell'articolo  20  del  presente  contratto  danno  luogo, secondo la
gravita'   dell'infrazione,   previo    procedimento    disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di
dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Gli Enti, salvo  il  caso  del  rimprovero  verbale,  non  possono
adottare   alcun   provvedimento   disciplinare   nei  confronti  del
dipendente, senza aver  prima  contestato  l'addebito  e  senza  aver
sentito,  a  sua  difesa, il dipendente eventualmente assistito da un
procuratore o da un rappresentante  dell'associazione  sindacale  cui
aderisce  o  conferisce  mandato.  La  contestazione va effettuata in
forma scritta entro e non oltre  i  20  giorni  da  quando  l'ufficio
istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del fatto.
3.  La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima che
siano trascorsi cinque  giorni  lavorativi  dalla  contestazione  del
fatto  che  vi  ha  dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione  per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione   viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n.
29  del  1993, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del
comma 2, comunica all'ufficio competente il fatto  da  contestare  al
dipendente.  Il  responsabile  della  struttura  deve  effettuare  la
comunicazione, con atto formale, entro e non oltre  i  20  giorni  da
quando abbia avuto conoscenza del fatto.
5.  Al  dipendente  o  su  sua  espressa  delega al suo difensore, e'
consentito l'accesso a  tutti  gli  atti  istruttori  riguardanti  i|
procedimento a suo carico.
6.Il  procedimento  disciplinare  deve  concludersi  entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non  sia  stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7.  L'ufficio  competente per i procedimenti disciplinari, sulla base
degli accertamenti effettuati e  delle  giustificazioni  addotte  dal
dipendente,  irroga  la  sanzione  applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi  sia  luogo  a
procedere  disciplinarmente  dispone  la  chiusura  del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
8. Con il consenso  del  dipendente  la  sanzione  applicabile  nelle
ipotesi  di cui al comma 1 lettere c) e d), puo' essere ridotta di un
terzo, ma in tal caso non sono piu' esperibili l'impugnazione ne'  il
tentativo di conciliazione.
9.   Non   puo'   tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1  non  sollevano  il  lavoratore
dalle  eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
11. Per quanto non previsto dalla  presente  disposizione  si  rinvia
all'art. 59 del D. Lgs. 29/1993.