Art. 22
                         Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle
sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza ed in  conformita'
di  quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della  prevedibilta'
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c)  responsabilita'  connesse  alla  posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo  arrecato  all'Ente,  agli
utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e)   sussistenza   di   circostanze   aggravanti  o  attenuanti,  con
particolare riguardo al comportamento del  lavoratore  nei  confronti
dell'Ente,   degli  altri  dipendenti  e  degli  utenti,  nonche'  ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di piu' lavoratori in accordo tra loro;
2. La recidiva nelle  infrazioni  previste  ai  commi  4  e  5,  gia'
sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di
maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di piu' infrazioni compiute  con  unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed  accertate  con  un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le  suddette  infrazioni  sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
4.  La  sanzione  disciplinare del rimprovero verbale viene comminata
nel  rispetto  della  dignita'  personale  del  dipendente   per   le
infrazioni  di  cui  al  presente  comma,  quando esse siano di lieve
entita'. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al  massimo
della  multa  di  importo  pari  a  quattro  ore  di retribuzione, si
applicano, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri
di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro
e delle norme da osservare in caso di malattia;
b)  condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli
altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura  dei
locali  o  altri  beni  strumentali  a  lui  affidati  in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione
alle sue responsabilita';
d) inosservanza  degli  obblighi  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  e  di  sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un
pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela  del
patrimonio  dell'Ente, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n.
300/70;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti  assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g)  altre  violazioni  dei  doveri  di  comportamento  non ricomprese
specificamente  nelle  lettere  precedenti  da   cui   sia   derivato
disservizio  ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o per
terzi;
h) svolgimento, durante le assenze  per  malattia  o  infortunio,  di
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico.
L'importo  delle  ritenute  per  multa  sara' introitato nel bilancio
dell'Ente e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
5. La  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con
privazione  della  retribuzione  fino  a  un  massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione  ai  criteri
di cui al comma 1, per:
a)  recidiva  nelle  mancanze  previste  dal  comma  4,  che  abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o  arbitrario
abbandono  dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e'
determinata in relazione alla durata  dell'assenza  o  dell'abbandono
del  servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla  gravita' della
violazione dei doveri del dipendente, agli  eventuali  danni  causati
all'Ente, agli utenti o ai terzi;
d)  ingiustificato  ritardo,  fino a dieci giorni, nel raggiungere la
sede assegnata dall'Ente;
e)  testimonianza  falsa  o  reticente  nell'ambito  di  procedimenti
disciplinari;
f) comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi  o
diffamatori  nei  confronti  di  altri  dipendenti, degli utenti o di
terzi;
g) responsabilita' in alterchi con  ricorso  a  vie  di  fatto  negli
ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h)  manifestazioni  denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve
le manifestazioni di liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1  della
legge n.300 del 1970;
i)  atti  e  comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi
della dignita' della persona;
l)   violazione   di   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente   nelle  lettere  precedenti  da  cui  sia  comunque
derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento  con  preavviso  si
applica  per  violazioni di gravita' tale da compromettere gravemente
il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione
del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno,  nelle  mancanze
previste  dal  comma  5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva,
nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma,
che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla  retribuzione,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 7 lett. a);
b)  occultamento,  da  parte  del  responsabile  della  custodia, del
controllo o della vigilanza,  di  fatti  e  circostanze  relativi  ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
c)  rifiuto  espresso  e  reiterato  al  trasferimento  disposto  per
motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre  dieci
giorni lavorativi consecutivi;
e)  persistente  insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti
che dimostrino grave  inefficienza  del  dipendente  nell'adempimento
degli  obblighi  di  servizio, rispetto ai carichi di lavoro, laddove
previsti;
f)  responsabilita'  penale,  risultante  da  condanna   passata   in
giudicato,  per  delitti  commessi  fuori  del  servizio  e  pur  non
attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che  per  la  loro
specifica  gravita'  non  siano  compatibili  con la prosecuzione del
rapporto.
7.  La  sanzione  disciplinare  del  licenziamento senza preavviso si
applica  per  infrazioni  dei  doveri  di  comportamento,  anche  nei
confronti    di    terzi,   di   gravita'   tale   da   compromettere
irreparabilmente  il  rapporto  di  fiducia  con  l'Ente  e  da   non
consentire  la  prosecuzione,  neanche  provvisoria,  del rapporto di
lavoro, quali:
a) recidiva nella  responsabilita'  di  alterchi  negli  ambienti  di
lavoro  con  ricorso  a  vie di fatto nei confronti di superiori o di
altri dipendenti ovvero di terzi;
b)  accertamento  che  l'impiego  e'  stato  conseguito  mediante  la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d),
e)  ed  f)  della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata
dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d)  condanna  passata  in  giudicato  quando  dalla  stessa  consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8.Il  procedimento  disciplinare, ai sensi dell'art. 21, comma 2 deve
essere avviato anche nel caso in cui sia  connesso  con  procedimento
penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione
e'   disposta   anche   ove  la  connessione  emerga  nel  corso  del
procedimento disciplinare.   Qualora l'Ente  venga  a  conoscenza  di
fatti  che  possano  dar  luogo  ad  una sanzione disciplinare solo a
seguito  della  sentenza  definitiva  di  condanna,  il  procedimento
disciplinare  e'  avviato nei termini previsti dall'art. 21, comma 2,
dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso  ai  sensi  del  comma  8  e'
riattivato  entro  180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della
sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente  articolo  deve  essere
data  pubblicita'  mediante  affissione in luogo idoneo accessibile e
visibile a tutti i dipendenti. entro quindici giorni  dalla  data  di
cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicita' e' tassativa e non
puo'  essere  sostituita  da altre. Il codice disciplinare si applica
dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.