Art. 25
                        Obiettivi e strumenti
1.Il  sistema  delle  relazioni   sindacali,   nel   rispetto   della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle amministrazioni e
dei  sindacati,  e'  strutturato  in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di  lavoro
e  allo  sviluppo  professionale con quello di migliorare e mantenere
elevate la qualita', l'efficienza  e  l'efficacia  dell'attivita'  di
ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di
un   sistema   di   relazioni   sindacali   stabile,   basato   sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione
nei  casi  e  nelle  forme  previste,  improntato  alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione
dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali -  sempre
nel  rispetto,  in  caso  di  conflitto,  della  garanzia dei servizi
essenziali di cui alla legge 146/1990  -  in  grado  di  favorire  la
collaborazione  tra  le  parti  per  il perseguimento delle finalita'
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi  e  dai  protocolli
tra Governo e parti sociali.
3.  In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali
si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale ed
a quello decentrato  sulle  materie,  con  i  tempi  e  le  procedure
indicati,   rispettivamente,   dagli  artt.  26  e  27  del  presente
contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena
e  corretta  applicazione  dei  contratti  collettivi   nazionali   e
decentrati  e'  garantita  dalle parti anche mediante le procedure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.  37.
In  coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa
si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti  ruoli  delle
parti.
b)  l'esame  che  si svolge nelle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10  del
d.lgs  n.  29  del 1993 e dell'art. 30 del presente contratto, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.  35.  In  appositi
incontri  le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le
procedure indicate nell'art. 30.
c)  la  consultazione,  che  si  svolge sulle materie per le quali la
legge  o  il  presente  contratto  prevedono  che  siano  sentite  le
Organizzazioni  Sindacali.  In tali casi senza particolari formalita'
l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere
dei soggetti sindacali;
d) l'informazione, che, quando lo richieda la  legge  o  il  presente
contratto,  viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali
secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualita' ed uguali
modalita' per tutti i soggetti di cui all'art. 35, al fine di rendere
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli  del  sistema
delle  relazioni  sindacali.  L'informazione  e' fornita con la forma
scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su  materie  riservate
ai  sensi  della  Legge  241/90  e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalita' e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e  mediazione  dei  conflitti  e  di
risoluzione  delle  controversie interpretative, che sono finalizzate
al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le  disposizioni  di
cui all' art. 37.