Art. 26
       Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
                   contratto collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura  delle  trattative  per  il  rinnovo  del
contratto  collettivo  decentrato e' comunicata almeno tre mesi prima
della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo  alla  scadenza  del
contratto  decentrato,  le  parti non assumono iniziative unilaterali
ne' procedono ad azioni conflittuali.
3. Gli Enti provvedono a costituire la delegazione di parte  pubblica
abilitata  alla trattativa entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto
conoscenza  della  stipulazione  del  presente  contratto  ai   sensi
dell'art.  2 comma 2, nonche' a convocare la delegazione sindacale di
cui all'art. 28, per l'avvio del negoziato.
4. La contrattazione decentrata deve  riferirsi  solo  agli  istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5.   Il   contratto   decentrato  si  attua  entro  30  giorni  dalla
stipulazione, che  si  intende  avvenuta  con  la  sottoscrizione,  a
seguito  del  perfezionamento  delle procedure previste dall'articolo
51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993.  I  contratti  decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure
di  verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
sino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati.