Art. 27
                     Livelli di contrattazione:
          materie e limiti della contrattazione decentrata
1.Il sistema di  contrattazione  collettiva  e'  strutturato  su  due
livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b)  il contratto collettivo decentrato a livello nazionale di Ente, e
a livello locale.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di
cui ai commi 3 e 4, in  conformita'  ai  criteri  ed  alle  procedure
indicati  nell'art.  26,  garantendo il rispetto delle disponibilita'
economiche fissate a livello nazionale.
3. La contrattazione decentrata si svolge,  a  livello  nazionale  di
Ente, sulle seguenti materie:
a)  criteri generali previsti per la determinazione della percentuale
di personale, nonche' l'individuazione  del  parametro,  previsti  al
comma 4 dell'art. 45.
b)  quota  di  risorse  e  criteri  generali  per  l'attribuzione dei
trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento  di  attivita'
particolarmente  disagiate,  pericolose  o  dannose, o che comportino
specifiche responsabilita'.
c) obiettivi, indirizzi e  programmi  di  massima  dell'attivita'  di
formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
d) definizione dei criteri generali di priorita' per il trasferimento
a  domanda da una sede ad altra dello stesso Ente, limitatamente agli
Enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con piu'  sedi
periferiche autonome in comuni diversi.
e)   implicazioni   in  ordine  alla  qualita'  del  lavoro  ed  alla
professionalita' dei  dipendenti  in  conseguenza  delle  innovazioni
organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;
f)  criteri  generali  per  la istituzione e gestione delle attivita'
socio-assistenziali per il personale.
g) le misure dirette a favorire le pari opportunita' nelle condizioni
di  lavoro  e  di  sviluppo professionale, anche ai fini delle azioni
positive previste dalla legge 125/91.
h) adattamento alle esigenze specifiche degli Enti delle tipologie di
orario definite all'art. 5, comma 3 con esclusione dell'articolazione
degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 30, comma 1,  lettera
a);
i)  criteri di priorita' per le trasformazioni del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
l) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale,
per le attivita'  connesse  agli  organi  collegiali  e  dei  vertici
dirigenziali,  dal  limite  individuale  massimo  di 200 ore annue di
lavoro straordinario previsto dall'art. 43, comma 2, lettera a).
m) criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art.
43 comma 2 lettera  a)  tra  le  strutture  individuate  dai  singoli
ordinamenti.
4.  Il  livello  locale di contrattazione, che e' in ogni caso unico,
riguarda, secondo le caratteristiche  ordinamentali  degli  enti,  la
struttura  centrale,  le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le
sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere  diramazioni
territoriali.  La  contrattazione  decentrata  a  livello  locale  si
svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni  di  materie  con  la
contrattazione nazionale, sulle seguenti distinte materie:
a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a
livello  locale  in  conseguenza  delle  innovazioni  organizzative e
tecnologiche;
b)  criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai  tempi  e   alle
modalita',   delle   normative   relative  all'igiene,  all'ambiente,
sicurezza  e  prevenzione  nei  luoghi   di   lavoro,   nonche'   per
l'attuazione  degli  adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei
dipendenti disabili.
5. I contratti decentrati non possono  comportare,  ne'  direttamente
ne'  indirettamente  anche  a  carico  di  esercizi successivi, oneri
aggiuntivi rispetto a  quelli  previsti  dal  presente  contratto,  e
conservano  la  loro  efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.