Art. 29
                            Informazione
1. Ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte
responsabilita' fornisce informazioni ai soggetti  sindacali  di  cui
all'art.  35 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali
inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal
presente contratto, gli Enti forniscono  un'informazione  preventiva,
inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b)  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione dei carichi di
lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di organizzazione degli uffici e della  mobilita'
del personale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) bilancio preventivo e consuntivo;
h)  previsione  di  compartecipazioni  associative  e/o  consortili e
affidamento all'esterno  di  servizi  correlato  all'introduzione  di
nuove tecnologie.
i)  introduzione  di  nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
l) programmi di formazione ed aggiornamento;
m) verifica dei risultati dei sistemi di produttivita' collettiva  di
cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c);
n) andamento delle attivita' derivanti da contratti e convenzioni, di
cui  all'art.  28,  comma  4,  del DPR 568/87, compresi gli eventuali
proventi al personale ivi direttamente impegnato.
3.  Nelle  seguenti  materie  l'informazione  e' successiva ed ha per
oggetto  il  contenuto  dei  provvedimenti  adottati  ed  i  relativi
risultati:
-  verifica  della  distribuzione  complessiva dei carichi di lavoro,
laddove previsti;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilita' del personale;
- ripartizione  complessiva  delle  ore  di  lavoro  straordinario  e
relative attivita';
-  ripartizione complessiva del fondo per la produttivita' collettiva
ed individuale ed ai sensi dell'art. 45.
- verifica  dell'introduzione  di  nuove  tecnologie  e  processi  di
riorganizzazione     degli     Enti     aventi    effetti    generali
sull'organizzazione del lavoro;
- attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali  in  favore
del personale.
- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
Per  l'informazione  di  cui  al presente comma e' previsto almeno un
incontro  annuale,  in  relazione  al  quale  gli   Enti   forniscono
tempestive  e  adeguate  informazioni  sulle  predette  materie  alle
organizzazioni sindacali interessate.
4. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci  preventivi
e  consuntivi  degli  Enti saranno inviate entro 15 giorni dalla loro
adozione  alle  OO.SS.,  corredate  dei  conti  e  delle   rispettive
relazioni.
5.    Nel   caso   in   cui   il   sistema   informativo   utilizzato
dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati  sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
operatori,  gli  Enti  provvedono  ad  una  adeguata   tutela   della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.