Art. 29 Informazione 1. Ciascun Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilita' fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 35 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, gli Enti forniscono un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) articolazione dell'orario; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttivita' delle strutture; d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di organizzazione degli uffici e della mobilita' del personale; f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro; g) bilancio preventivo e consuntivo; h) previsione di compartecipazioni associative e/o consortili e affidamento all'esterno di servizi correlato all'introduzione di nuove tecnologie. i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; l) programmi di formazione ed aggiornamento; m) verifica dei risultati dei sistemi di produttivita' collettiva di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c); n) andamento delle attivita' derivanti da contratti e convenzioni, di cui all'art. 28, comma 4, del DPR 568/87, compresi gli eventuali proventi al personale ivi direttamente impegnato. 3. Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per oggetto il contenuto dei provvedimenti adottati ed i relativi risultati: - verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro, laddove previsti; - attuazione dei programmi di formazione del personale; - misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; - andamento generale della mobilita' del personale; - ripartizione complessiva delle ore di lavoro straordinario e relative attivita'; - ripartizione complessiva del fondo per la produttivita' collettiva ed individuale ed ai sensi dell'art. 45. - verifica dell'introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione degli Enti aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; - attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale. - attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. Per l'informazione di cui al presente comma e' previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale gli Enti forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. 4. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti saranno inviate entro 15 giorni dalla loro adozione alle OO.SS., corredate dei conti e delle rispettive relazioni. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, gli Enti provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.