Art. 3 Il contratto individuale di lavoro 1.Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e' costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e le normative comunitarie. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) livello e profilo di assunzione, corrispondenti mansioni e livello retributivo iniziale; d) durata del periodo di prova; e) sede di prima destinazione; f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi all'art. 14, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 14. 5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 8 di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del d.lgs.29 del 1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione. 6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Ente comunica di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto. 7. Nelle ipotesi nelle quali e' prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonche' della corrispondente retribuzione.