Art. 30
                                Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35, ricevuta l'informazione,
ai sensi dell'art. 29, comma 2, puo' chiedere, in forma  scritta,  ai
sensi  dell'articolo  10  del  d.lgs  n. 29 del 1993, nell'ambito dei
contenuti dell'informazione  stessa,  un  incontro  per  l'esame  dei
seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b)  definizione  dei  criteri  per  la  determinazione dei carichi di
lavoro laddove previsti;
c) verifica periodica della produttivita' delle strutture;
2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre organizzazioni
sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro
le quarantotto ore dalla richiesta;  durante  il  periodo  di  durata
dell'esame  le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi
di responsabilita', correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel  termine  tassativo  di  giorni  15  dalla
ricezione  dell'informazione  ovvero  entro un termine piu' breve per
oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal  quale  risultino  le
posizioni  delle  parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma
l'autonoma  determinazione  definitiva  e  la   responsabilita'   dei
dirigenti nelle stesse materie .
6.  Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti non adottano
provvedimenti unilaterali  nelle  materie  oggetto  dell'esame  e  le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.