Art. 30 Esame 1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 35, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, puo' chiedere, in forma scritta, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993, nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti: a) articolazione dell'orario; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti; c) verifica periodica della produttivita' delle strutture; 2. Della richiesta di esame e' data notizia alle altre organizzazioni sindacali. 3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine piu' breve per oggettivi motivi di urgenza. 5. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie . 6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli Enti non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.