Art. 32
                          Pari opportunita'
1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunita' gia' insediati
presso gli Enti, ai sensi dell'art. 5 del DPR 171/1991.
2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora  stati  insediati,
essi  dovranno  essere  costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione
del presente contratto.
3. Le misure per  favorire  pari  opportunita'  nel  lavoro  e  nello
sviluppo  professionale,  sono  oggetto di contrattazione decentrata,
nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. Le modalita' di attuazione delle predette misure sono  oggetto  di
informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del
d.lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate dagli artt. 29 e
30 del presente contratto.