Art. 37
               Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le  parti  che  li  hanno  sottoscritti  si  incontrano  per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte che richiede l'incontro  invia
all'altra  richiesta  scritta  con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e  degli  elementi
di  diritto  sui  quali si basa; essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con   le   procedure   di   cui
all'articolo  51  del  D.lgs  n.29  del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza  del  contratto  collettivo
nazionale.
4.  Con  analoghe  modalita'  si  procede,  tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione  dei
contratti   decentrati.     L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le
procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.lgs  n.  29  del
1993,  sostituisce  la  clausola  controversa  sin  dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione  autentica  di  cui  ai  precedenti
commi  producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs
n. 29 del 1993.