Art. 4
                          Periodo di prova
1.Il dipendente assunto a  tempo  indeterminato  e'  soggetto  ad  un
periodo di prova della durata di tre mesi per il livello X, IX, Vlll,
e di sei mesi per il livello VII, VI, V, IV.
2.  Ai  fini  del  compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto.
In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico
previsto per il personale non in prova. In  caso  di  infortunio  sul
lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 13.
4.  Il  periodo  di  prova  resta  altresi'  sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalla legge  o  dai  regolamenti  vigenti,  ai
sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5.  Le  assenze  riconosciute  come causa di sospensione ai sensi del
comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto  per
le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6.  Decorsa  la  meta'  del  periodo  di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera  dal  momento  della  comunicazione
alla   controparte.   Il  recesso  dell'amministrazione  deve  essere
motivato.
7. Il periodo di prova non puo' essere  rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza.
8.  Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
9.  In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10.Il  dipendente proveniente dallo stesso Ente durante il periodo di
prova, che in tal caso e' dimezzato, ha  diritto  alla  conservazione
del  posto  ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda,
e' restituito al livello e profilo di provenienza.
11. Al dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato  presso  gli
Enti del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione
italiana   o   degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  che
consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso  le  Istituzioni
dell'Unione  Europea,  e'  concesso  un periodo di aspettativa, senza
retribuzione e decorrenza dell'anzianita', per la durata del  periodo
di prova.
12.  Durante  il  periodo  di  prova, l'Ente adotta iniziative per la
formazione del personale  neo  assunto.  Il  dipendente  puo'  essere
applicato  a  piu'  servizi,  ferma  restando la sua utilizzazione in
mansioni proprie del livello e profilo professionale di appartenenza.