ART. 41 Effetti nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per il lavoro straordinario, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennita' corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sull'indennita' o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici, ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale, risultanti dall' applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo 1994-95 e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti. Agli effetti dell'indennita' o trattamento di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.