ART. 41
                       Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima  mensilita',  sul  compenso
per   il  lavoro  straordinario,  sui  trattamenti  di  quiescenza  e
previdenza,  sull'indennita'  corrisposta   a   titolo   di   assegno
alimentare,  sull'equo  indennizzo,  sull'indennita' o trattamento di
fine  servizio,  sulle  ritenute  assistenziali  e  previdenziali   e
relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.  I  benefici  economici,  ivi  compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale, risultanti dall' applicazione dei  precedenti  articoli
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti
dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  1994-95 e sono computati ai fini
previdenziali  secondo  gli   ordinamenti   vigenti.   Agli   effetti
dell'indennita'  o trattamento di fine servizio e di licenziamento si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
dal servizio.