ART. 45 Produttivita' collettiva e individuale 1. Le risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), sono destinate dall'1 gennaio 1996 a finanziare la produttivita' collettiva e individuale. 2. I compensi per la produttivita' collettiva e individuale sono erogati dall'Ente contestualmente per tutti i dipendenti, in base ai seguenti parametri: a) 2 al 20% del personale, fino ad un importo massimo pari al 1,5 volte dell'indennita' di Ente di cui all'art. 43, comma 2; b) 1 a non meno del 30% del personale; c) al restante personale e' attribuito un parametro intermedio da stabilirsi in contrattazione decentrata. 3. I compensi di cui al comma 2, lettera a) verranno erogati sulla base di uno o piu' dei seguenti criteri: a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte; b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilita' ed alla gestione di cambiamenti organizzativi; c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici; d) capacita' di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali. 4. I criteri generali per la determinazione della percentuale di personale di cui al comma 2, lettera b) e per l'individuazione del parametro di cui alla lettera c) dello stesso comma, sono oggetto di contrattazione decentrata con riferimento agli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'Ente.