ART. 45
               Produttivita' collettiva e individuale
1. Le risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), sono destinate
dall'1 gennaio  1996  a  finanziare  la  produttivita'  collettiva  e
individuale.
2.  I  compensi  per  la  produttivita' collettiva e individuale sono
erogati dall'Ente contestualmente per tutti i dipendenti, in base  ai
seguenti parametri:
a)  2  al  20%  del personale, fino ad un importo massimo pari al 1,5
volte dell'indennita' di Ente di cui all'art. 43, comma 2;
b) 1 a non meno del 30% del personale;
c) al restante personale e' attribuito  un  parametro  intermedio  da
stabilirsi in contrattazione decentrata.
3.  I  compensi  di cui al comma 2, lettera a) verranno erogati sulla
base di uno o piu' dei seguenti criteri:
a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte;
b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle
esigenze  di  flessibilita'   ed   alla   gestione   di   cambiamenti
organizzativi;
c)  orientamento  all'utenza  ed  alla collaborazione all'interno del
proprio ufficio e tra i diversi uffici;
d) capacita' di proporre  soluzioni  innovative  e  contribuire  alla
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4.  I  criteri  generali  per  la determinazione della percentuale di
personale di cui al comma 2, lettera b) e  per  l'individuazione  del
parametro  di cui alla lettera c) dello stesso comma, sono oggetto di
contrattazione  decentrata  con   riferimento   agli   obiettivi   di
efficienza e di efficacia dell'Ente.