Art. 46
                       Indennita' di posizione
A decorrere  dal  1  gennaio  1996  e'  istituita  per  il  personale
appartenente   ai   livelli   IV  e  V  del  profilo  di  funzionario
amministrativo, un'indennita' di posizione dell'importo  annuo  lordo
di L. 2 milioni.
2.  Gli  Enti  determinano  le posizioni organizzative di particolare
complessita' cui correlare, per un contingente  massimo  del  5%  dei
posti in organico del profilo di cui al comma 1, con un minimo di una
posizione  per  Ente  e nei limiti delle risorse di cui all'art.  43,
comma 2, lettera d), le indennita' di cui al comma 1.
3. L' indennita' cessa di essere corrisposta  qualora  il  dipendente
non  sia  piu' adibito alle posizioni organizzative ed alle posizioni
specialistiche individuate ai sensi dei commi 1 e 2.