Art. 47
                           Lavoro in turni
1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli  impianti,  la
maggiore  disponibilita'  delle  strutture  in rapporto alle esigenze
dell'utenza, per la necessita' di  servizio  di  particolari.  unita'
organizzative    dell'amministrazione,    nonche'    per    attivita'
istituzionali da  espletare  necessariamente  senza  interruzioni  ed
anche  in  giorni festivi si puo' ricorrere a prestazioni programmate
di lavoro in turni mediante  l'utilizzazione  delle  risorse  di  cui
all'art. 43, comma 2, lettera b) del presente contratto.
2.  L'organizzazione  del  lavoro  in  turni  verra'  effettuata  nel
rispetto dei seguenti principi generali:
- la turnazione potra' essere a ciclo continuo oppure  articolata  su
due o tre turni giornalieri;
- qualora l'orario di lavoro individuale sia programmata in turno non
e' ammessa la flessibilita';
-  per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati
giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura  oraria
dei  compensi  per  lavoro  straordinario;  per i turni effettuati in
giorni festivi la maggiorazione di cui sopra e' pari al  50%,  mentre
per  quelli  notturni  e  festivi  la  medesima  e'  pari all'80%. E'
stabilito  un  limite  minimo  delle  suddette  maggiorazioni   pari,
rispettivamente, a L. 3.500, L. 7.000 e L. 10.000.
3.  I  turni  notturni  sono  compresi fra le ore 22 e le ore 6 e non
possono superare il limite di n. 10 mensili per dipendente.
4. Al personale impegnato in lavoro in turni  presso  sedi  dislocate
fuori  dei  centri  abitati  ed  a  questi  non  collegati da servizi
pubblici di linea compatibili con  l'orario  di  lavoro  continua  ad
essere   corrisposta,   con   le   medesime  modalita',  l'indennita'
chilometrica di cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91.
5. Al personale impegnato in attivita' istituzionali di  sopralluogo,
di  presidio,  di  controllo  o  di  ispezione  presso sedi di lavoro
diverse da quelle di appartenenza, ancorche'  dislocate  nella  cinta
urbana  o  comunque non oltre i 30 Km di distanza, continua ad essere
corrisposta, con le medesime modalita', l'indennita' chilometrica  di
cui all'art. 21, comma 5, del DPR 171/91.
6. Per quanto non contemplato si applicano i principi della Direttiva
C.E. n. 93/104 del 23.11.1993.