ART. 48
               Riassegnazione fondi salario accessorio
1. Nel periodo di vigenza contrattuale, qualora  le  somme  stanziate
per  il  finanziamento  dei  fondi di cui all'art. 43 non siano state
impegnate  nei  rispettivi  esercizi  finanziari   sono   riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.