Art. 51
             Benefici di natura assistenziale e sociale
1. Le parti si danno atto che gli interventi legislativi  in  materia
di   interesse   legale   hanno   prodotto  effetti  sulla  normativa
contrattuale vigente in tema di concessione ai  dipendenti  di  mutui
edilizi   agevolati   nonche'   di   piccoli   prestiti,  modificando
parzialmente lo scopo delle disposizioni contrattuali.   Al  fine  di
contemperare  le esigenze dei dipendenti e degli enti interessati, le
parti convengono sulla necessita' che gli Enti stessi rivedano, entro
i limiti delle disponibilita' all'uopo  previste,  le  determinazioni
adottate   nella  specifica  materia,  al  fine  di  ripristinare  il
carattere effettivamente agevolato del tasso.
2. I principi informatori relativi alla disciplina degli  interventi,
gia'  previsti  dall'art.  24  del DPR 171/1991, e la relativa misura
saranno definiti in  sede  di  contrattazione  decentrata  nazionale,
nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale
del Comparto iscritte nel bilancio di previsione.