Art. 52 Assicurazioni integrative 1. Le parti concordano sull'opportunita' che gli Enti del Comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalita' di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonche' per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresi' le modalita' per il controllo della gestione di detto organismo. 2. Le parti convengono che gli Enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 26, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del DPR 509/1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalita' ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, gravera' sulla quota di predetto stanziamento.