Art. 52
                      Assicurazioni integrative
1. Le parti concordano sull'opportunita' che gli  Enti  del  Comparto
istituiscano,  anche  in  forma consorziata, un organismo a carattere
nazionale con la finalita' di assicurare  ai  dipendenti  trattamenti
complementari  a  quelli  previsti  nell'ambito  delle  assicurazioni
sociali  obbligatorie,  mediante   stipula   di   polizze   sanitarie
integrative   delle   prestazioni   erogate  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale nonche'  per  la  copertura  del  rischio  di  premorienza,
definendo  altresi'  le  modalita' per il controllo della gestione di
detto organismo.
2. Le parti convengono che gli Enti, previa contrattazione decentrata
ai sensi dell'art. 26, di intesa tra loro, definiscano le quote dello
stanziamento di  cui  all'art.  59  del  DPR  509/1979  e  successive
modifiche,  da  conferire  al suddetto organismo per il perseguimento
delle finalita' ad esso attribuite, precisando che  qualsiasi  onere,
anche  di  carattere  contributivo e fiscale, gravera' sulla quota di
predetto stanziamento.