Art. 53
                         Fondi previdenziali
1. La vigente disciplina dei trattamenti  di  previdenza  integrativi
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  comunque  denominati,   riservati   al
personale  degli Enti, resta in vigore fino alla concreta attuazione,
nell'ambito del  comparto,  dei  Fondi  di  previdenza  complementare
previsti  dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi, non appena sara' definito il
quadro complessivo di riferimento della disciplina del trattamento di
fine rapporto prevista dall'art. 2, commi 5 e seguenti,  della  Legge
335/1995,  per esaminare le problematiche connesse all'attivazione di
forme  di  previdenza  complementare  su   base   volontaria,   anche
attraverso  l'istituzione  di  appositi  fondi  cosi'  come  previsto
dall'art. 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, al fine di assicurare
piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
3. In sede di attuazione di quanto  previsto  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo, saranno previste opportune forme di raccordo tra i
fondi  integrativi  aziendali  ed  i  fondi integrativi di previdenza
complementare di cui venga  prevista  la  costituzione,  in  modo  da
consentire  ai  dipendenti  iscritti  ai  predetti  fondi integrativi
aziendali che ne facciano richiesta,  in  presenza  delle  necessarie
condizioni   tecnico-finanziarie,   il   passaggio   ai  nuovi  fondi
complementari,  previo  apporto  delle  relative   riserve   tecniche
accantonate.