Art. 6
                     Mense e servizi sostitutivi
1. Per il personale che osserva un orario  di  lavoro  articolato  su
cinque  giorni settimanali si applica il primo comma dell'art. 11 dei
DPR 509/79.  Ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa, sono
attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore pari  a  lire  novemila  a
carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata lavorativa
nella  quale  il  dipendente  effettua  un orario di lavoro ordinario
superiore alle sei ore, con la relativa pausa.
3. Il buono pasto viene attribuito, anche per la giornata  lavorativa
nella  quale  il  dipendente  effettua,  immediatamente dopo l'orario
ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della
pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unita'  lavorative  aventi  servizio  mensa  parzialmente  o
totalmente  a carico dei dipendenti, il buono pasto coprira' la quota
a loro carico fino  ad  un  massimo  pari  all'ammontare  di  cui  al
predetto comma 2.
5.  I  competenti  organi di ciascun Ente controlleranno con apposite
procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste dal presente
articolo.
6. La consegna dei buoni pasto e' effettuata dai competenti uffici di
ciascun Ente, secondo le modalita'  stabilite  dall'Ente  stesso,  ai
singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al presente
articolo.
7.  I  dipendenti  in  posizione di comando o distacco che si trovano
nelle condizioni di cui al precedente comma 1, anche se  appartenenti
ad  amministrazioni  pubbliche  esterne al comparto, ricevono i buoni
pasto dall'Ente ove prestano servizio. I dipendenti  degli  Enti  che
prestano   servizio   presso  amministrazioni  pubbliche  esterne  al
comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente
contratto.
8. L'attribuzione del buono pasto non puo' in alcun modo ed a  nessun
titolo  essere  sostituita  dalla  corresponsione dell'equivalente in
denaro.
9. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo - ove
esistenti  -  non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi
sostitutivi.
10. L'intervallo giornaliero  per  la  fruizione  del  pasto  non  e'
computabile  in  alcun  caso  nell'orario di lavoro e non puo' essere
inferiore a trenta minuti.
11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti  sono
fatti  salvi  i  trattamenti  di  miglior  favore  in essere presso i
singoli Enti .