Art. 7
 Ferie, festivita' del Santo Patrono e recupero festivita' soppresse
1.Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un  periodo
di  ferie  retribuito.  Durante  tale periodo al dipendente spetta la
normale retribuzione, escluse le indennita' previste per  prestazioni
di  lavoro  straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni
di servizio.
2. La durata delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1. lettera a), della  L.
23 dicembre 1977, n. 937.
3.  I dipendenti assunti negli Enti dopo la stipulazione del presente
contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di  ferie  comprensivi
delle due giornate previste dal comma 2.
4.  Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano
i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione  dell'orario  settimanale  di  lavoro  su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di
ferie   spettanti   ai   sensi   dei   commi  2  e  3  sono  ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due  giornate  previste
dall'articolo  1,  comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo
da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/77. E' altresi' considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della localita'  in  cui  il  dipendente
presta servizio, purche' ricadente in giorno lavorativo.
7.  Nell'anno  di  assunzione  o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito  dei  permessi  retribuiti  di  cui
all'art. 9 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non
da'  luogo  alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto
previsto nel comma 16. Esse vanno fruite nel corso  di  ciascun  anno
solare,  su  richiesta  del dipendente, previa autorizzazione, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
10.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, il dipendente puo'
frazionare le ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. La fruizione
delle  ferie  dovra'  avvenire  nel  rispetto  dei  turni  di   ferie
prestabiliti, in relazione alle richieste del dipendente, assicurando
comunque  al  dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di
almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1  giugno  -  30
settembre.
11.  Le  ferie  in  corso  di  fruizione  possono essere interrotte o
sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha  diritto
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede
e  per  quello  di  ritorno  nella  localita'  dalla  quale  e' stato
richiamato, nonche' all'indennita' di  missione  per  la  durata  del
medesimo  viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle
spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di comprovata impossibilita' di godere  delle  ferie  nel
corso  dell'anno,  le  ferie  dovranno  essere  fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che  si
protraggano   per   piu'  di  3  giorni  o  diano  luogo  a  ricovero
ospedaliero.   L'Ente deve essere  posto  in  grado,  attraverso  una
tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14.  Le  assenze  per  malattia  non  riducono  il  periodo  di ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare.  In  tal
caso   la  fruizione  delle  ferie  e'  previamente  autorizzata  dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a  tale  data  non
siano  state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di  cui
al comma 1.
16.  Al  personale  che presenti i requisiti previsti dall'articolo 5
comma 1, delle legge 724/94, spettano ulteriori  quindici  giorni  di
ferie,  non  frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs.  230/95.