Art. 8
                         Riposo settimanale
1.  Il  riposo  settimanale  coincide  di  norma  con   la   giornata
domenicale.  Il  numero  dei  riposi  settimanali spettante a ciascun
dipendente e'  fissato  in  numero  pari  a  quello  delle  domeniche
presenti  nell'anno,  indipendentemente  dalla forma di articolazione
dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale,  il  riposo
settimanale  deve  essere  fruito  entro la settimana successiva, nel
giorno concordato con il responsabile della struttura.
3. Il riposo settimanale  non  e'  rinunciabile  e  non  puo'  essere
monetizzato.
4.  Restano  ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese
con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.