Art. 9
                         Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita  documentazione,
sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
-  partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed  affini  entro
il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
2.   A  domanda  del  dipendente  possono  inoltre  essere  concessi,
nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei  figli  o
per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.
3.  Il  dipendente  ha  altresi'  diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4.  I  permessi  dei  commi  1,  2  e   3   possono   essere   fruiti
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente   spetta   l'intera
retribuzione  esclusi  i  compensi  per  il lavoro straordinario e le
indennita' legate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3,  della  legge  5  febbraio
1992,  n.    104  non  sono  computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria  dal  lavoro  ai
sensi  dell'art.  4  della  legge  30  dicembre  1971, n.1204, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonche' il trattamento  economico
accessorio come determinato nell'art. 12, comma 7, lettera a).
8.  Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto per le lavoratrici  madri  o  in  alternativa  per  i
lavoratori  padri  dall'art.  7,  comma  1  della  legge n. 1204/1971
integrata dalla legge n.  903/1977, i primi trenta  giorni,  fruibili
anche  frazionatamente,  sono considerati permessi per i quali spetta
il trattamento di cui ai commi  4  e  5.    Le  eventuali  festivita'
cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del
raggiungimento del limite massimo previsto.
Fino  al  terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art.
7, comma 2  della  legge  1204/1971  alle  lavoratrici  madri  ed  ai
lavoratori  padri  sono  concessi,  con  le  stesse modalita', giorni
trenta annuali di permesso retribuito.
9.  Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano   le
condizioni,  ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da specifiche
disposizioni normative.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste  dalla  legge  11  agosto
1991, n.266 nonche' dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre
1994,  n.  613  per  le  attivita'  di  protezione  civile,  gli Enti
favoriscono la partecipazione  del  personale  alle  attivita'  delle
Associazioni  di  volontariato  mediante  idonea  articolazione degli
orari di lavoro.