Art. 3.
  L'iscrizione  al  corso  e'  regolata  in conformita' alle leggi di
accesso agli studi universitari.
  Il numero degli iscritti sara'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  Il  profilo  professionale  dell'orientamento  sara'   oggetto   di
certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo.