Art. 3. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Il profilo professionale dell'orientamento sara' oggetto di certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo.