Art. 6. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente articolo; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori indicati nell'ordinamento didattico; c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; e) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.