Art. 6.
                        Manifesto degli studi
  All'atto  della  predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il consiglio di facolta' definisce il piano di  studi  ufficiale  del
corso di diploma, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da
attivare,  in  applicazione  di  quanto  disposto  dal  secondo comma
dell'art. 11 della legge n.  341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti  al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente articolo;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o  integrati)  che  costituiscono le singole annualita' e le relative
denominazioni facendo riferimento ai contenuti  didattico-scientifici
dei settori indicati nell'ordinamento didattico;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che
vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    e)  indica  le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza ed avere superato il  relativo  esame  al
fine  di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.