Art. 7.
                               Docenza
  La  copertura  dei  moduli  didattici  attivati  e'  affidata,  nel
rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  della  facolta'  ai
professori  di  ruolo  dello stesso settore disciplinare o di settore
ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza  a
professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Per   realizzare  un'efficace  attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero  di  studenti  iscritti  non  superiore,  di norma, alle cento
unita'.
  Alla fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare  a  professori  a contratto, con le modalita' previste negli
statuti nelle singole universita'.
                 FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA
  Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relati impegni in
ore o crediti didattici sono definiti dalla facolta'  per  i  singoli
orientamenti  secondo  le modalita' previste negli articoli 3 e 4 del
presente deliberato.