Art. 7. Docenza La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio della facolta' ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facolta' affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Alla fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste negli statuti nelle singole universita'. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relati impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facolta' per i singoli orientamenti secondo le modalita' previste negli articoli 3 e 4 del presente deliberato.