Art. 21.
  Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni  di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi  incaricati,  sono  esenti  da  imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni  forma  di  pubblicita'  per  l'emissione  dei nuovi titoli e'
esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla  pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il  corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara',
per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi  della
legge  25  aprile  1961,  n.  355, e del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni  vigenti
in  materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico delle scorte dei  titoli  di  debito  pubblico  e  dei  pieghi
valori.