Art. 5. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.