Art. 6.
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni  di  rinnovo
dei  buoni  del  Tesoro  poliennali nominativi, di cui al sesto comma
dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo  possono  essere  effettuate
dal 4 al 6 novembre 1996.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle  aste  tramite  la  Rete  nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  alla  Banca  d'Italia,   sull'intero   ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli  operatori  partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".