Art. 2.
  Entro un anno dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
universita'  adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in scienze
naturali, istituito  presso  le  proprie  sedi,  a  quello  stabilito
dall'allegata tabella XXIV, con le procedure di cui all'art. 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.