Il MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, il quale stabilisce, tra l'altro, che: "Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993" (comma 1). "Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a, sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui" (comma 2). "Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, e' sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo' valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziane che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse" (comma 4); Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, che ha sostituito il precedente comma 4 con il seguente: "Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 e' sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione puo' valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse"; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro n. 2328 del 25 settembre 1996, con il quale sono stati definiti i piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa ed e' stato ripartito il limite di impegno di 150 miliardi tra le varie predette aziende in proporzione ai disavanzi dichiarati al 31 dicembre 1993; Dovendosi procedere, a norma del citato comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 98/1995, all'emanazione di un decreto recante procedure, criteri e condizioni per la contrazione dei mutui decennali destinati alla copertura dei disavanzi di esercizio delle suddette aziende rilevati al 3 dicembre 1993; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; Decreta: Art. 1. I mutui di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, possono essere stipulati con tutti i soggetti esercenti l'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.