Art. 2. I mutui di cui al precedente articolo, saranno regolati a tasso fisso. Il tasso di interesse effettivo annuo applicabile non puo' superare il valore del rendistato rilevato dalla Banca d'Italia vigente nel mese antecedente la data di stipula del contratto arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di una commissione annua prevista nella misura massima di 0,50 punti percentuali.