Art. 2.
  I  mutui  di  cui  al precedente articolo, saranno regolati a tasso
fisso. Il tasso di interesse effettivo  annuo  applicabile  non  puo'
superare  il  valore  del  rendistato  rilevato  dalla Banca d'Italia
vigente nel  mese  antecedente  la  data  di  stipula  del  contratto
arrotondato allo 0,05% superiore, maggiorato di una commissione annua
prevista nella misura massima di 0,50 punti percentuali.