Art. 4.
  La  banca mutuante in proprio o in quanto capofila nei casi di pool
mettera'  a   disposizione   dell'ente   beneficiario,   non   appena
perfezionato il contratto, l'importo del mutuo in unica soluzione con
le modalita' che saranno richieste dal beneficiario medesimo, dandone
comunicazione  al  Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G.
M.C.T.C.
  I rapporti finanziari tra gli enti creditizi partecipanti al  pool,
derivanti  dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle
rate di ammortamento, sono regolati tra gli enti stessi rilevando nei
rapporti esterni esclusivamente l'azienda capofila.