Art. 4. La banca mutuante in proprio o in quanto capofila nei casi di pool mettera' a disposizione dell'ente beneficiario, non appena perfezionato il contratto, l'importo del mutuo in unica soluzione con le modalita' che saranno richieste dal beneficiario medesimo, dandone comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C. I rapporti finanziari tra gli enti creditizi partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati tra gli enti stessi rilevando nei rapporti esterni esclusivamente l'azienda capofila.