Art. 5.
  Le  rate di ammortamento saranno corrisposte in via posticipata, il
30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la  durata  dei
mutui dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C.
mediante  pagamenti  a  favore dell'unico mutuante o del capofila del
pool.
  Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno pervenire  al
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione - D.G. M.C.T.C., con
almeno cinquanta giorni di anticipo, gli  avvisi  di  pagamento,  nei
quali  dovranno  essere  specificate  le varie componenti (interessi,
capitale,  spread)   della   somma   da   pagare   e   le   modalita'
dell'accredito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI