Art. 5. Le rate di ammortamento saranno corrisposte in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno per tutta la durata dei mutui dal Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C. mediante pagamenti a favore dell'unico mutuante o del capofila del pool. Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C., con almeno cinquanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalita' dell'accredito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1996 Il Ministro: CIAMPI