Art. 3. 1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attivita' di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purche' ammissibile. 2. La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di ricerca e' effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1. 3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di istruttoria tecnico-economica sono adottati i seguenti criteri di valutazione: capacita' scientifica, tecnologica ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta esecuzione dell'attivita' contrattuale e per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati; rispondenza dei dati di bilancio dei soggetti proponenti ai parametri economici fissati nella delibera del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281; grado di rispondenza dei progetti ai requisiti del bando, sotto il profilo tecnico-scientifico, in termini di congruita' economica e complessiva convenienza sotto il profilo costo/prestazioni, anche in relazione alle potenziali ricadute economiche e occupazionali; adeguatezza delle metodologie proposte per lo svolgimento dei progetti di ricerca e di formazione; competitivita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo. 4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica, al termine dell'espletamento di tutti gli adempimenti precontrattuali e previa verifica dei presupposti normativi di cui al decreto legislativo n. 490/1994 in materia di antimafia.