Art. 3.
  1.  L'esecuzione  di  ciascuno  dei  temi  definiti   all'art.   1,
comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attivita' di
formazione,  viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno
dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno
presentato entro i termini  previsti  la  relativa  offerta,  purche'
ammissibile.
  2.  La scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di ricerca
e' effettuata con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito  il  Comitato  di  cui
all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di
tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.
  3. Ai fini della scelta dei soggetti a  cui  affidare  l'esecuzione
dei    temi   definiti   all'art.   1,   in   sede   di   istruttoria
tecnico-economica sono adottati i seguenti criteri di valutazione:
   capacita' scientifica, tecnologica ed organizzativa  dei  soggetti
proponenti  per  la corretta esecuzione dell'attivita' contrattuale e
per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati;
   rispondenza dei  dati  di  bilancio  dei  soggetti  proponenti  ai
parametri    economici   fissati   nella   delibera   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  29
aprile 1994, n. 281;
   grado di rispondenza dei progetti ai requisiti del bando, sotto il
profilo  tecnico-scientifico,  in  termini  di congruita' economica e
complessiva convenienza sotto il profilo costo/prestazioni, anche  in
relazione alle potenziali ricadute economiche e occupazionali;
   adeguatezza  delle  metodologie  proposte  per  lo svolgimento dei
progetti di ricerca e di formazione;
   competitivita' dei risultati attesi rispetto allo stato  dell'arte
ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo.
  4.   L'affidamento  avviene  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   -
Dipartimento   ricerca   scientifica   e   tecnologica,   al  termine
dell'espletamento di tutti gli adempimenti precontrattuali  e  previa
verifica  dei  presupposti normativi di cui al decreto legislativo n.
490/1994 in materia di antimafia.