Art. 7.
  1. Le offerte, a pena di inammissibilita', devono pervenire, in  un
unico  esemplare,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento
oppure possono essere presentate direttamente entro e  non  oltre  il
giorno  15 gennaio 1997, ore 18, presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.  L'offerta  dovra'  essere
contenuta in un unico plico sigillato indirizzato a:
   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica  e
tecnologica  -  Dipartimento  ricerca  scientifica  e  tecnologica  -
Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 - Roma.
  La  data  di  presentazione  delle  offerte e' stabilita dal timbro
apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.
  2.  Tutto  il  materiale   trasmesso,   considerato   rigorosamente
riservato,  verra'  utilizzato  solo dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica  e  tecnologica  per  l'espletamento  degli
adempimenti  connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I
proponenti  non  dovranno  divulgare   informazioni   sui   contenuti
dell'offerta presentata.
  3.  Il  Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, da'
comunicazione ai soggetti  interessati  dell'avvio  del  procedimento
istruttorio, secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge n.
241/1990.
  4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, tutti i chiarimenti,  le  notizie  e  la  documentazione
ritenuti  necessari  dal  Ministero  stesso  per l'espletamento delle
procedure istruttorie.