Art. 7. 1. Le offerte, a pena di inammissibilita', devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 15 gennaio 1997, ore 18, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'offerta dovra' essere contenuta in un unico plico sigillato indirizzato a: Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 - Roma. La data di presentazione delle offerte e' stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio. 2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata. 3. Il Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, da' comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990. 4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure istruttorie.