Art. 2. 1. In coerenza con la disciplina comunitaria richiamata nelle premesse, l'intensita' dell'intervento per le attivita' di ricerca, da parte del Ministero, e' fissata nella misura del 65% dei costi ammissibili del progetto, al netto di IVA, in quanto gli oggetti del programma rientrano negli obiettivi del IV Programma Quadro comunitario di R&S. in corso di applicazione. Tale intensita' e' maggiorata, ove ricorrano i requisiti, delle seguenti percentuali: 10 punti percentuali per le quote di attivita' attribuite alle P.M.I.; 10 punti percentuali per le quote di attivita' da svilupparsi nei territori di cui all'art. 92 parag. 3, lettera a) del Trattato C.E.; 5 punti percentuali per le quote di attivita' da svilupparsi nelle zone di cui all'art. 92 parag. 3, lettera c) del Trattato C.E. In ogni caso, il cumulo delle maggiorazioni sopra descritte con le percentuali indicate non puo' dar luogo ad una intensita' di aiuto superiore al 75% dei costi ammissibili del progetto. L'intensita' dell'intervento per le attivita' di formazione da parte del Ministero e' pari al 100% dei costi giudicati ammissibili. 2. Per la definizione di piccola e media impresa (P.M.I.) si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92.3. a e all'art. 92.3. c del Trattato C.E. si rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1996.