Art. 2.
  1. In coerenza  con  la  disciplina  comunitaria  richiamata  nelle
premesse,  l'intensita'  dell'intervento per le attivita' di ricerca,
da parte del Ministero, e' fissata nella misura  del  65%  dei  costi
ammissibili  del progetto, al netto di IVA, in quanto gli oggetti del
programma  rientrano  negli  obiettivi  del   IV   Programma   Quadro
comunitario  di  R&S.  in  corso  di applicazione. Tale intensita' e'
maggiorata, ove ricorrano i requisiti, delle seguenti percentuali:
   10 punti percentuali per le quote  di  attivita'  attribuite  alle
P.M.I.;
   10  punti percentuali per le quote di attivita' da svilupparsi nei
territori di cui all'art. 92 parag. 3, lettera a) del Trattato C.E.;
   5 punti percentuali per le quote di attivita' da svilupparsi nelle
zone di cui all'art. 92 parag. 3, lettera c) del Trattato C.E.
  In ogni caso, il cumulo delle maggiorazioni sopra descritte con  le
percentuali  indicate  non  puo' dar luogo ad una intensita' di aiuto
superiore al 75% dei costi ammissibili del progetto.
  L'intensita' dell'intervento per  le  attivita'  di  formazione  da
parte del Ministero e' pari al 100% dei costi giudicati ammissibili.
  2.  Per  la  definizione  di  piccola  e  media impresa (P.M.I.) si
rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  del  22  marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994. Per l'elenco  delle  zone
di  cui  all'art.  92.3.  a  e  all'art. 92.3. c del Trattato C.E. si
rimanda all'Allegato 1 del decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  del  13 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1996.