Art. 4.
  1. Le offerte  possono  essere  presentate  dai  soggetti  previsti
dall'art.  2  della  citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, cosi' come
modificato ed integrato da successive disposizioni.
  2. Ciascuna offerta, a  pena  di  inammissibilita',  deve  proporre
l'esecuzione  di  uno  solo  dei temi definiti al precedente art. 1 e
deve prevedere lo sviluppo delle  attivita'  necessarie  al  completo
svolgimento  sia  della ricerca richiesta dall'oggetto specifico, sia
della relativa attivita' di formazione.
  3.  Ove  il  contraente  si  avvalga  del  diritto   esclusivo   di
utilizzazione  dei  risultati  conseguiti,  le relative condizioni di
cessione   terranno   conto   della   quota   del   costo,    ammesso
all'intervento, sostenuta dal contraente.