Art. 4. 1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, cosi' come modificato ed integrato da successive disposizioni. 2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilita', deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attivita' necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico, sia della relativa attivita' di formazione. 3. Ove il contraente si avvalga del diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati conseguiti, le relative condizioni di cessione terranno conto della quota del costo, ammesso all'intervento, sostenuta dal contraente.